Art. 2 Domanda per ottenere l'autorizzazione 1. I cantieri navali, i costruttori di motori marini e le aziende di vendita che intendono far compiere navigazione temporanea alle proprie imbarcazioni o navi da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza, per ottenere l'autorizzazione alla navigazione entro sei miglia dalla costa debbono presentare domanda all'ufficio circondariale marittimo o all'ufficio della motorizzazione civile nella cui giurisdizione l'impresa ha la sua sede principale o secondaria. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dall'ufficio circondariale marittimo per la navigazione temporanea nelle acque marittime e dall'ufficio della motorizzazione civile per la navigazione temporanea nelle acque interne. 3. Nel caso di richiesta di autorizzazione alla navigazione temporanea senza limiti dalla costa la domanda puo' essere presentata solo agli uffici circondariali marittimi. 4. Alla domanda in carta da bollo devono essere allegati i seguenti documenti: a) la copia della polizza di assicurazione per la responsabilita' civile nei confronti dei terzi e delle persone trasportate; b) il certificato d'iscrizione alla camera di commercio dalla quale risulti la specifica attivita' di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di aziende di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto del soggetto richiedente; c) una dichiarazione dalla quale risulti che il soggetto richiedente ha predisposto le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salvaguardia delle persone imbarcate.