Art. 2 
                Domanda per ottenere l'autorizzazione 
 
  1. I cantieri navali, i costruttori di motori marini e  le  aziende
di vendita che intendono far  compiere  navigazione  temporanea  alle
proprie imbarcazioni o navi da diporto, non abilitate  e  non  munite
dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di
bordo ed a loro affidate  in  conto  vendita  o  per  riparazioni  ed
assistenza, per ottenere l'autorizzazione alla navigazione entro  sei
miglia   dalla   costa   debbono   presentare   domanda   all'ufficio
circondariale marittimo o  all'ufficio  della  motorizzazione  civile
nella cui  giurisdizione  l'impresa  ha  la  sua  sede  principale  o
secondaria. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1  e'  rilasciata  dall'ufficio
circondariale marittimo per la  navigazione  temporanea  nelle  acque
marittime  e  dall'ufficio  della  motorizzazione   civile   per   la
navigazione temporanea nelle acque interne. 
  3.  Nel  caso  di  richiesta  di  autorizzazione  alla  navigazione
temporanea senza limiti dalla costa la domanda puo' essere presentata
solo agli uffici circondariali marittimi. 
  4. Alla domanda in carta da bollo devono essere allegati i seguenti
documenti: 
    a) la copia della polizza di assicurazione per la responsabilita'
civile nei confronti dei terzi e delle persone trasportate; 
    b) il certificato d'iscrizione alla  camera  di  commercio  dalla
quale  risulti  la  specifica  attivita'  di  cantiere   navale,   di
costruttore  di  motori  marini  oppure  di  aziende  di  vendita  di
imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto  del
soggetto richiedente; 
    c)  una  dichiarazione  dalla  quale  risulti  che  il   soggetto
richiedente ha predisposto le  misure  necessarie  per  garantire  la
sicurezza e la salvaguardia delle persone imbarcate.