Art. 3 Contenuto dell'autorizzazione 1. Nell'autorizzazione alla navigazione temporanea debbono essere indicati: a) il soggetto autorizzato; b) la distanza massima dalla costa da non superare durante la navigazione oppure l'esplicita indicazione che la navigazione stessa si puo' effettuare senza limiti. In ogni caso la navigazione deve essere effettuata sotto la responsabilita' del titolare dell'autorizzazione e nei limiti consentiti dalle caratteristiche dell'unita'. 2. L'autorizzazione, rinnovabile di anno in anno con annotazione sul documento originale, e' revocabile da parte dell'autorita' amministrativa che ne ha disposto il rilascio, con provvedimento motivato. 3. Le autorita' competenti annotano, su di un registro, in ordine cronologico, gli estremi delle autorizzazioni rilasciate. 4. L'autorita' che rilascia l'autorizzazione puo' stabilire ulteriori condizioni di utilizzo.