Art. 3 
                    Contenuto dell'autorizzazione 
 
  1. Nell'autorizzazione alla navigazione temporanea  debbono  essere
indicati: 
    a) il soggetto autorizzato; 
    b) la distanza massima dalla costa da  non  superare  durante  la
navigazione oppure l'esplicita indicazione che la navigazione  stessa
si puo' effettuare senza limiti. In ogni  caso  la  navigazione  deve
essere   effettuata   sotto   la   responsabilita'    del    titolare
dell'autorizzazione e nei  limiti  consentiti  dalle  caratteristiche
dell'unita'. 
  2. L'autorizzazione, rinnovabile di anno in  anno  con  annotazione
sul  documento  originale,  e'  revocabile  da  parte  dell'autorita'
amministrativa che ne ha  disposto  il  rilascio,  con  provvedimento
motivato. 
  3. Le autorita' competenti annotano, su di un registro,  in  ordine
cronologico, gli estremi delle autorizzazioni rilasciate. 
  4.  L'autorita'  che  rilascia  l'autorizzazione   puo'   stabilire
ulteriori condizioni di utilizzo.