Art. 4 Sigla temporanea 1. La sigla temporanea, costituita dalla sigla dell'ufficio che rilascia l'autorizzazione, dal numero progressivo della stessa e dalla scritta "temporanea", deve essere riportata su due tabelle da apporre in modo ben visibile su ciascun fianco, a destra di prora e a sinistra di poppa dell'unita' da diporto. I caratteri debbono essere neri su fondo bianco ed avere le dimensioni previste per le sigle definite rispettivamente dal Ministero della marina mercantile e dal Ministero dei trasporti.