Art. 4 
                          Sigla temporanea 
 
  1. La sigla temporanea, costituita  dalla  sigla  dell'ufficio  che
rilascia l'autorizzazione, dal  numero  progressivo  della  stessa  e
dalla scritta "temporanea", deve essere riportata su due  tabelle  da
apporre in modo ben visibile su ciascun fianco, a destra di prora e a
sinistra di poppa dell'unita' da diporto. I caratteri debbono  essere
neri su fondo bianco ed avere le dimensioni  previste  per  le  sigle
definite rispettivamente dal Ministero della marina mercantile e  dal
Ministero dei trasporti.