Art. 5 
                       Condizioni da osservare 
                    per la navigazione temporanea 
 
  1. L'unita' che effettua  la  navigazione  temporanea  deve  essere
munita  della  autorizzazione  e  comandata  o  condotta  da  persone
abilitate  e  dipendenti  del   soggetto   autorizzato   durante   la
navigazione temporanea le persone imbarcate  non  debbono  essere  in
numero  superiore   a   quello   consentito   dalle   caratteristiche
dell'unita',  sotto  la  responsabilita'  della  ditta   intestataria
dell'autorizzazione. 
  2. Le unita'  che  effettuano  la  navigazione  temporanea  debbono
essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo  di
navigazione e per garantire la  sicurezza  delle  persone  imbarcate,
sotto     la     responsabilita'     della     ditta     intestataria
dell'autorizzazione. 
  3. Le unita' autorizzate alla navigazione senza alcun limite devono
essere   dotate    almeno    di    un    apparato    ricetrasmittente
radiotelefonico,ad onde metriche (VHF) anche di tipo portatile,  come
previsto dal secondo comma dell'art. 49 della legge 11 febbraio 1971,
n.  50,   e   successive   modifiche   e   integrazioni.   L'apparato
ricetrasmittente  potra'  essere  utilizzato  solo  ai   fini   della
sicurezza sul  canale  16.  Tale  limitazione  deve  essere  annotata
sull'atto di autorizzazione. Il nominativo internazionale di chiamata
e' costituito dal nome del cantiere, del costruttore di motori marini
o dall'azienda  di  vendita  seguito  dalla  sigla  dell'ufficio  che
rilascia    l'autorizzazione     e     dal     numero     progressivo
dell'autorizzazione stessa. 
 
          Nota all'art. 5:
             -  L'art.  49 della legge n. 50/1971, gia' citata, cosi'
          recita:
             "Art. 49. - Su tutte le imbarcazioni a vela od a  motore
          di  stazza  lorda  superiore  alle  25  tonnellate e' fatto
          obbligo di installare un impianto ricetrasmittente, secondo
          le norme che saranno stabilite dall'autorita' competente".