Art. 5 Condizioni da osservare per la navigazione temporanea 1. L'unita' che effettua la navigazione temporanea deve essere munita della autorizzazione e comandata o condotta da persone abilitate e dipendenti del soggetto autorizzato durante la navigazione temporanea le persone imbarcate non debbono essere in numero superiore a quello consentito dalle caratteristiche dell'unita', sotto la responsabilita' della ditta intestataria dell'autorizzazione. 2. Le unita' che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione e per garantire la sicurezza delle persone imbarcate, sotto la responsabilita' della ditta intestataria dell'autorizzazione. 3. Le unita' autorizzate alla navigazione senza alcun limite devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente radiotelefonico,ad onde metriche (VHF) anche di tipo portatile, come previsto dal secondo comma dell'art. 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modifiche e integrazioni. L'apparato ricetrasmittente potra' essere utilizzato solo ai fini della sicurezza sul canale 16. Tale limitazione deve essere annotata sull'atto di autorizzazione. Il nominativo internazionale di chiamata e' costituito dal nome del cantiere, del costruttore di motori marini o dall'azienda di vendita seguito dalla sigla dell'ufficio che rilascia l'autorizzazione e dal numero progressivo dell'autorizzazione stessa.
Nota all'art. 5: - L'art. 49 della legge n. 50/1971, gia' citata, cosi' recita: "Art. 49. - Su tutte le imbarcazioni a vela od a motore di stazza lorda superiore alle 25 tonnellate e' fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente, secondo le norme che saranno stabilite dall'autorita' competente".