Art. 2. Coordinamento delle attivita' di controllo 1. Allo scopo di assicurare il coordinamento o di favorire comuni indirizzi nell'attivita' di controllo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui al comma 2, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana direttive alle commissioni statali di controllo. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito un comitato tecnico composto da: a) un magistrato amministrativo, designato dal presidente del Consiglio di Stato; b) un magistrato contabile, designato dal presidente della Corte dei conti; c) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri; d) un prefetto, designato dal Ministro dell'interno; e) un dirigente della Ragioneria generale dello Stato; f) due funzionari regionali, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. 3. Il comitato provvede alla massimazione delle decisioni degli organi di controllo, inviate mensilmente dai commissari di Governo; prende atto delle questioni insorte nell'esercizio della funzione di controllo e degli orientamenti giurisprudenziali emersi in occasione delle pronunce sui ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti negativi di controllo; propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione delle direttive di cui al comma 1; assume ogni altra iniziativa utile al buon andamento dell'attivita' di controllo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 febbraio 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri BARUCCI, Ministro del tesoro COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: CONSO