Art. 11. 1. Le amministrazioni, d'intesa con l'Autorita', riservano una quota dei posti di dirigente della dotazione complessiva della medesima qualifica per l'inquadramento del personale specificamente qualificato nello svolgimento di attivita' relative ai sistemi informativi automatizzati, purche' in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso a tale qualifica. 2. I dirigenti di cui al comma 1 coordinano i sistemi informativi impiegati nell'amministrazione in cui operano, sotto la direzione del dirigente generale di cui all'art. 10, comma 1, e si avvalgono del personale dipendente specificamente adibito allo sviluppo, gestione e manutenzione dei sistemi informativi automatizzati. 3. Il personale addetto alle attivita' relative ai sistemi informativi automatizzati puo' essere tenuto alle prestazioni lavorative anche in ore notturne e durante i giorni festivi, con i trattamenti retributivi ed i turni previsti dai contratti collettivi.