Art. 11. 
  1. Le amministrazioni,  d'intesa  con  l'Autorita',  riservano  una
quota dei  posti  di  dirigente  della  dotazione  complessiva  della
medesima qualifica per l'inquadramento del  personale  specificamente
qualificato  nello  svolgimento  di  attivita'  relative  ai  sistemi
informativi  automatizzati,  purche'  in   possesso   dei   requisiti
richiesti per l'accesso a tale qualifica. 
  2. I dirigenti di cui al comma 1 coordinano i  sistemi  informativi
impiegati nell'amministrazione in cui operano, sotto la direzione del
dirigente generale di cui all'art. 10, comma 1, e  si  avvalgono  del
personale dipendente specificamente adibito allo sviluppo, gestione e
manutenzione dei sistemi informativi automatizzati. 
  3.  Il  personale  addetto  alle  attivita'  relative  ai   sistemi
informativi  automatizzati  puo'  essere  tenuto   alle   prestazioni
lavorative anche in ore notturne e durante i giorni  festivi,  con  i
trattamenti retributivi ed i turni previsti dai contratti collettivi.