Art. 12. 1. Le clausole generali dei contratti che le singole amministrazioni stipulano in materia di sistemi informativi automatizzati sono contenute in capitolati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorita'. 2. I capitolati prevedono in ogni caso: a) le modalita' di scelta del contraente, secondo le disposizioni della normativa comunitaria; b) i criteri per la vigilanza in corso d'opera, per i collaudi parziali e per il collaudo definitivo; c) i criteri di individuazione delle singole componenti di costo e del costo complessivo; d) le penali per i ritardi, per la scarsa qualita' dei risultati, per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonche' i poteri amministrativi di decadenza, risoluzione, sostituzione; e) le modalita' per la consegna o l'acquisizione dei beni e servizi forniti; f) i criteri e le modalita' di eventuali anticipazioni; g) i requisiti di idoneita' del personale impiegato dal soggetto contraente; h) le ipotesi e i limiti dell'affidamento da parte dell'aggiudicatario a terzi dell'esecuzione di prestazioni contrattuali; i) il rilievo degli studi di fattibilita' ai fini dell'aggiudicazione dei contratti di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa; l) la dichiarazione che i titolari dei programmi applicativi sviluppati nell'ambito dei contratti di fornitura siano le amministrazioni. 3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni possono richiedere la revisione dei contratti in corso di esecuzione o di singole clausole, per adeguarli alle finalita' e ai princi'pi del presente decreto sulla base di indirizzi e criteri definiti dall'Autorita'.