Art. 12. 
  1.  Le   clausole   generali   dei   contratti   che   le   singole
amministrazioni  stipulano  in   materia   di   sistemi   informativi
automatizzati sono contenute in capitolati approvati con decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro, su proposta dell'Autorita'. 
  2. I capitolati prevedono in ogni caso: 
    a) le modalita' di scelta del contraente, secondo le disposizioni
della normativa comunitaria; 
    b) i criteri per la vigilanza in corso d'opera,  per  i  collaudi
parziali e per il collaudo definitivo; 
    c) i criteri di individuazione delle singole componenti di  costo
e del costo complessivo; 
    d) le penali per i ritardi, per la scarsa qualita' dei risultati,
per il mancato  raggiungimento  degli  obiettivi,  nonche'  i  poteri
amministrativi di decadenza, risoluzione, sostituzione; 
    e) le modalita' per la  consegna  o  l'acquisizione  dei  beni  e
servizi forniti; 
    f) i criteri e le modalita' di eventuali anticipazioni; 
    g) i requisiti di idoneita' del personale impiegato dal  soggetto
contraente; 
    h)  le   ipotesi   e   i   limiti   dell'affidamento   da   parte
dell'aggiudicatario   a   terzi   dell'esecuzione   di    prestazioni
contrattuali; 
    i)   il   rilievo   degli   studi   di   fattibilita'   ai   fini
dell'aggiudicazione dei contratti  di  progettazione,  realizzazione,
manutenzione, gestione e conduzione operativa; 
    l) la dichiarazione che  i  titolari  dei  programmi  applicativi
sviluppati  nell'ambito  dei  contratti   di   fornitura   siano   le
amministrazioni. 
  3.  In  sede  di  prima  applicazione  del  presente  decreto,   le
amministrazioni possono richiedere  la  revisione  dei  contratti  in
corso di  esecuzione  o  di  singole  clausole,  per  adeguarli  alle
finalita' e ai princi'pi del presente decreto sulla base di indirizzi
e criteri definiti dall'Autorita'.