Art. 13. 
  1. La stipulazione da parte delle amministrazioni di contratti  per
la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e  conduzione
operativa di  sistemi  informativi  automatizzati,  determinati  come
contratti di grande rilievo ai sensi dell'art. 9 e dell'art.  17,  e'
preceduta  dall'esecuzione  di  studi  di  fattibilita'  volti   alla
definizione    degli    obiettivi    organizzativi    e    funzionali
dell'amministrazione interessata. Qualora lo studio  di  fattibilita'
sia affidato ad impresa specializzata,  questa  non  ha  facolta'  di
partecipare alle procedure per l'aggiudicazione dei  contratti  sopra
menzionati. 
  2. L'esecuzione dei contratti di cui  al  comma  1  e'  oggetto  di
periodico  monitoraggio,  secondo  criteri  e   modalita'   stabiliti
dall'Autorita'. Il monitoraggio e' avviato immediatamente  a  seguito
della stipulazione dei contratti di cui  al  comma  1,  ovvero  entro
centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto se i contratti siano gia' stati  stipulati.  Al  monitoraggio
provvede l'amministrazione  interessata  ovvero,  su  sua  richiesta,
l'Autorita'. In entrambi i casi l'esecuzione  del  monitoraggio  puo'
essere  affidata  a  societa'  specializzata  inclusa  in  un  elenco
predisposto dall'Autorita' e che  non  risulti  collegata,  ai  sensi
dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con le imprese parti
dei contratti. In caso d'inerzia dell'amministrazione, l'Autorita' si
sostituisce ad essa. Le spese di esecuzione del monitoraggio  sono  a
carico dell'Autorita', salve  le  ipotesi  in  cui  l'amministrazione
provveda alla predetta esecuzione  direttamente  o  tramite  societa'
specializzata. 
  3. Non e' consentito il rinnovo alla  medesima  impresa  contraente
dei contratti di cui al comma 1 ove non sia stata dapprima effettuata
la verifica dei risultati conseguiti in precedenza, nei modi previsti
dall'art. 7, comma 1, lettera d). Qualora motivi di  continuita'  del
servizio imponessero il rinnovo,  questo  e'  disposto  per  il  solo
periodo necessario a far compiere la verifica.  L'impresa  contraente
e' tenuta ad offrire piena collaborazione  all'Autorita'  durante  lo
svolgimento della verifica dei  risultati,  pena  l'esclusione  dalla
partecipazione all'aggiudicazione successiva. 
 
          Nota all'art. 13:
             - Si riporta l'art. 7 della legge  n.  287/1990  recante
          norme per la tutela della concorrenza e del mercato:
             "Art. 7 (Controllo). - 1. Ai fini del presente titolo si
          ha  controllo  nei  casi contemplati dall'articolo 2359 del
          codice civile ed inoltre in presenza di diritti,  contratti
          o  altri  rapporti  giuridici  che  conferiscono, da soli o
          congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e
          di diritto,  la  possibilita'  di  esercitare  un'influenza
          determinante   sulle   attivita'   di   un'impresa,   anche
          attraverso:
               a)  diritti  di  proprieta'  o  di   godimento   sulla
          totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa;
               b)  diritti,  contratti o altri rapporti giuridici che
          conferiscono un'influenza determinante sulla  composizione,
          sulle  deliberazioni  o  sulle  decisioni  degli  organi di
          un'impresa.
             2.  Il  controllo  e'  acquisito  dalla  persona o dalla
          impresa o dal gruppo di persone o di imprese:
               a) che siano titolari dei diritti  o  beneficiari  dei
          contratti   o   soggetti  degli  altri  rapporti  giuridici
          suddetti;
               b) che, pur non essendo titolari  di  tali  diritti  o
          beneficiari  di  tali contratti o soggetti di tali rapporti
          giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne
          derivano".