Art. 15. 
  1. Le amministrazioni e le imprese contraenti sono tenute a fornire
all'Autorita' ogni informazione richiesta.  Ove  l'Autorita'  ravvisi
atti  o  comportamenti  che  possano  ingenerare  dubbi  sulla   loro
conformita'   alle   regole   della   concorrenza,    ne    riferisce
tempestivamente   al   presidente   dell'Autorita'   garante    della
concorrenza e del mercato. 
  2. Ove risultino gravi inadempienze  delle  imprese  nei  confronti
delle  amministrazioni,   l'Autorita'   invita   le   amministrazioni
competenti ad assumere  i  conseguenti  provvedimenti,  ivi  compresa
l'esclusione delle imprese inadempienti dalla partecipazione a proce-
dure  di  aggiudicazione   di   contratti   di   fornitura   con   le
amministrazioni.