Art. 17. 
  1. Al fine di non ostacolare i processi di automazione in atto,  in
fase di prima attuazione del presente decreto l'Autorita' propone  al
Presidente del Consiglio dei Ministri una procedura semplificata  per
l'approvazione  degli  studi  di  fattibilita'  e  dei  progetti   di
sviluppo,   gestione   e   mantenimento   dei   sistemi   informativi
automatizzati da avviare nel corso degli anni 1993 e 1994. 
  2.  In  attesa  dell'approvazione  del   primo   piano   triennale,
l'Autorita' determina caso per caso i contratti  di  grande  rilievo,
previa comunicazione  da  parte  delle  amministrazioni  di  tutti  i
contratti in via di stipulazione. 
  3. In  deroga  a  quanto  previsto  dal  presente  decreto,  per  i
contratti in  corso  di  rinnovo  o  che  vengano  a  scadenza  entro
centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e' in facolta' delle amministrazioni di prorogare i  rapporti
contrattuali per un periodo non superiore a tre anni, oppure  di  far
ricorso ad apposito atto di concessione di durata  non  superiore  al
triennio, qualora il contratto da rinnovare intercorra  con  societa'
specializzata  avente   comprovata   esperienza   pluriennale   nella
realizzazione e conduzione tecnica di sistemi informativi  complessi.
Agli atti relativi si applicano le disposizioni di cui all'art. 14. 
  4. In sede di prima applicazione del presente  decreto  e  comunque
non oltre il 31  dicembre  1993,  il  commissario  straordinario  del
Governo, nominato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
novembre 1992, e' presidente dell'Autorita'. Durante tale periodo non
si applica il regime di incompatibilita' previsto, per il presidente,
dall'art. 4, comma 3.