Art. 5. 
  1. L'Autorita' propone al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione,  il  suo
funzionamento, l'amministrazione del personale,  l'ordinamento  delle
carriere, nonche' la gestione delle spese  nei  limiti  previsti  dal
presente decreto. 
  2. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle  spese  per  il
proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti  innovativi
da essa direttamente gestiti, nei limiti dei fondi da  iscriversi  in
due distinti capitoli dello stato di  previsione  della  spesa  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. I fondi sono iscritti mediante
variazione compensativa disposta con decreto del Ministro del tesoro. 
Detti  capitoli  sono  destinati,  rispettivamente,  alle  spese   di
funzionamento e alla realizzazione dei citati progetti innovativi. La
gestione finanziaria e'  sottoposta  al  controllo  consuntivo  della
Corte dei conti.