Art. 9. 
  1.  L'Autorita'  fissa  contenuti,  termini  e  procedure  per   la
predisposizione del piano  triennale  e  delle  successive  revisioni
annuali di cui all'art. 7, comma 1, lettera b). 
  2. Ai fini della predisposizione del piano triennale e  delle  suc-
cessive revisioni annuali: 
    a) l'autorita' elabora le linee strategiche per il  conseguimento
degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2; 
    b) le amministrazioni propongono una  bozza  di  piano  triennale
relativamente alle aree di propria competenza, con la specificazione,
per quanto attiene  al  primo  anno  del  triennio,  degli  studi  di
fattibilita' e dei progetti di sviluppo, mantenimento e gestione  dei
sistemi  informativi  automatizzati  da  avviare   e   dei   relativi
obiettivi, implicazioni organizzative, tempi e costi di realizzazione
e modalita' di affidamento; 
    c)  l'Autorita'  redige  il  piano  triennale  sulla  base  delle
proposte delle amministrazioni,  verificandone  la  coerenza  con  le
linee strategiche di cui alla lettera a), integrandole con iniziative
tese  al  soddisfacimento  dei  fondamentali  bisogni  informativi  e
determinando i contratti di grande rilievo. 
  3.  Il  piano  triennale  ed  i  relativi   aggiornamenti   annuali
predisposti  dall'Autorita'  sono  approvati   dal   Presidente   del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e  con
il Ministro del bilancio e della programmazione economica,  entro  il
30 giugno di ogni anno; essi costituiscono documento preliminare  per
la predisposizione dei provvedimenti che  compongono  la  manovra  di
finanza pubblica. 
  4. L'Autorita' presenta al Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
entro il 30  aprile  di  ogni  anno,  una  relazione  che  dia  conto
dell'attivita'   svolta   nell'anno   precedente   e   dello    stato
dell'informatizzazione   nelle   amministrazioni,   con   particolare
riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie  e
ai relativi  costi  e  benefici.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.