(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 
   DICEMBRE 1992, N. 485. 
 All'articolo 1: 
    al comma 1, primo periodo, le parole: "di lire 400 miliardi" sono
sostituite dalle seguenti: "di lire 380 miliardi"; 
   al comma 2, le parole  da:  ",  al  netto  dell'importo"  fino  a:
"automobilistici sostitutivi e integrativi," sono soppresse; 
   il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Lo Stato concorre alla  parziale  copertura  dei  disavanzi  di
esercizio, risultanti a tutto il 1992, delle aziende di trasporto  in
regime di  gestione  governativa  ed  in  regime  di  concessione  di
competenza statale, esercenti servizi ferroviari ed  automobilistici,
con un contributo straordinario di lire 32 miliardi. Il contributo e'
ripartito  con  decreto  del  Ministro  dei   trasporti   in   misura
proporzionale  ai  disavanzi  di  esercizio  risultanti  a  tutto  il
predetto anno 1992"; 
   dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
  "4-bis.  L'assunzione  dei  mutui  autorizzata  dal  comma   1   e'
subordinata all'adozione, entro il 30 settembre 1993, da parte  degli
enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove ricorra, di  un
piano   di   risanamento   economico-finanziario   che   preveda   il
raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il  termine  del  31
dicembre 1996. I contenuti  del  piano  di  risanamento  sono  quelli
previsti dal comma 7 dell'articolo 2  del  decreto-legge  31  ottobre
1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
1990, n. 403. Il piano di risanamento e' approvato dalla regione. 
  4-ter. In relazione al riparto del Fondo nazionale per  il  ripiano
dei disavanzi di esercizio di  cui  all'articolo  9  della  legge  10
aprile 1981, n. 151, relativo  all'anno  1993,  confluito,  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 23  dicembre  1992,  n.  500,  nel  fondo
comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e ai
nuovi criteri fissati dal citato articolo 3 della legge  n.  500  del
1992, e' istituito un  fondo  di  riequilibrio  per  consentire  alle
regioni che abbiano subi'to rispetto all'anno  1992  una  consistente
riduzione della loro assegnazione, di rientrare  progressivamente,  a
partire dall'anno 1993, nella quota di riparto ordinario. 
  4-quater. Il fondo di cui al comma 4-ter e' costituito  per  l'anno
1993 dalla somma di lire 245 miliardi ed e' ripartito con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del  tesoro,  tra
le regioni di cui  al  medesimo  comma  4-ter,  previo  parere  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto  1988,
n. 400"; 
  il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  "5. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente  decreto,
pari a lire 400 miliardi per l'anno 1992 e a lire  257  miliardi  per
l'anno 1993, si provvede: 
    a)  quanto  a  lire  400  miliardi  per  l'anno  1992,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro  per  lo  stesso
anno,  all'uopo  utilizzando  l'accantonamento  'Legge   quadro   per
l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento  dei  trasporti
pubblici locali (rate ammortamento mutui)'; 
    b)  quanto  a  lire  257  miliardi  per  l'anno  1993,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro  per  lo  stesso
anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  riguardante
il Ministero dei trasporti".