IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981,  n.
145, concernente ordinamento dell'Azienda autonoma di  assistenza  al
volo per il traffico aereo generale; 
  Vista la legge 11 luglio 1988, n. 266, concernente disciplina dello
stato  giuridico  e  del  trattamento  economico  di  attivita'   del
personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca  dello  Stato,
dell'Unione  italiana   delle   camere   di   commercio,   industria,
artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la  ricerca  e
lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA),
dell'Azienda autonoma di assistenza al volo  per  il  traffico  aereo
generale e del Registro aeronautico italiano (RAI); 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Vista  la  legge  12  giugno  1990,  n.  146,   concernente   norme
sull'esercizio  del  diritto  di  sciopero   nei   servizi   pubblici
essenziali  e  sulla   salvaguardia   dei   diritti   della   persona
costituzionalmente  tutelati.  Istituzione   della   commissione   di
garanzia dell'attuazione della legge; 
  Visto l'accordo intervenuto il 16 ottobre 1991, il 16  luglio  1992
ed il 29 ottobre 1992 fra l'Azienda autonoma di  assistenza  al  volo
per il traffico aereo generale e  l'ASDA-QUADRI-CIDA  rappresentativa
del  personale  dirigente  per  la  disciplina  del  trattamento  del
medesimo personale  della  predetta  Azienda,  relativo  al  triennio
1991/1993,  alle  cui  trattative  hanno  partecipato,  in  veste  di
osservatori, rappresentanti dei Ministeri dei trasporti e del tesoro; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 5 ottobre 1992; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 gennaio 1993; 
  Sulla proposta del Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
                 E M A N A il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Regolamento 
  1. Il presente regolamento  disciplina  i  rapporti  fra  l'Azienda
autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo  generale  e  il
personale  con  qualifica  dirigenziale:  direttori  centrali  e   di
dipartimento, dirigenti. 
  2.  Il  personale   dirigente   ricopre   nell'Azienda   un   ruolo
caratterizzato da un elevato grado di professionalita' e di autonomia
decisionale ed esplica le sue funzioni ed  attribuzioni  al  fine  di
promuovere,  programmare,  coordinare  e   gestire,   con   decisioni
attuative delle disposizioni generali e degli indirizzi assunti dagli
organi aziendali, le  attivita'  aziendali  assicurando  la  piena  e
completa realizzazione degli obiettivi prefissati. 
  3. Tutte le materie riservate a contrattazione sindacale in base  a
disposizioni di legge o regolamentari, ed in particolare all'art.  29
del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo  1981,  n.  145,
sono disciplinate dal presente regolamento  restando  quindi  esclusa
ogni ulteriore articolazione, anche territoriale. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota alle premesse: 
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
          Nota all'art. 1: 
             -  L'art.  29  del  D.P.R.  n.   145/1981   (Ordinamento
          dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
          aereo generale) e' cosi' formulato: 
             "Art. 29 (Materie riservate agli accordi  sindacali).  -
          Sono  disciplinate  con  i  procedimenti  e   gli   accordi
          contemplati nel successivo art. 30 le seguenti materie: 
              1) il regime retributivo di attivita'; 
              2) l'organizzazione interna degli uffici; 
              3) l'identificazione delle  qualifiche  funzionali,  in
          rapporto ai profili professionali ed alle mansioni; 
              4) i carichi di lavoro  e  le  altre  misure  volte  ad
          assicurare la efficienza degli uffici; 
              5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i
          procedimenti di rispetto; 
              6) il lavoro straordinario, le  ferie,  i  permessi,  i
          congedi, i trattamenti di missione e di traferimento; 
              7)   l'attuazione   degli   istituti   concernenti   la
          formazione e l'addestramento professionale; 
              8) l'attuazione delle garanzie del personale; 
              9) i  criteri  per  l'attuazione  della  mobilita'  del
          personale nel rispetto delle inamovibilita' previste  dalla
          legge; 
              10) i criteri per l'applicazione dei  principi  di  cui
          agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e  31,
          secondo, terzo, quarto  e  quinto  comma,  della  legge  20
          maggio 1970, n. 300".