IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, concernente ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale; Vista la legge 11 luglio 1988, n. 266, concernente disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attivita' del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI); Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, concernente norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge; Visto l'accordo intervenuto il 16 ottobre 1991, il 16 luglio 1992 ed il 29 ottobre 1992 fra l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e l'ASDA-QUADRI-CIDA rappresentativa del personale dirigente per la disciplina del trattamento del medesimo personale della predetta Azienda, relativo al triennio 1991/1993, alle cui trattative hanno partecipato, in veste di osservatori, rappresentanti dei Ministeri dei trasporti e del tesoro; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1993; Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Regolamento 1. Il presente regolamento disciplina i rapporti fra l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e il personale con qualifica dirigenziale: direttori centrali e di dipartimento, dirigenti. 2. Il personale dirigente ricopre nell'Azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalita' e di autonomia decisionale ed esplica le sue funzioni ed attribuzioni al fine di promuovere, programmare, coordinare e gestire, con decisioni attuative delle disposizioni generali e degli indirizzi assunti dagli organi aziendali, le attivita' aziendali assicurando la piena e completa realizzazione degli obiettivi prefissati. 3. Tutte le materie riservate a contrattazione sindacale in base a disposizioni di legge o regolamentari, ed in particolare all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, sono disciplinate dal presente regolamento restando quindi esclusa ogni ulteriore articolazione, anche territoriale.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Nota all'art. 1: - L'art. 29 del D.P.R. n. 145/1981 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) e' cosi' formulato: "Art. 29 (Materie riservate agli accordi sindacali). - Sono disciplinate con i procedimenti e gli accordi contemplati nel successivo art. 30 le seguenti materie: 1) il regime retributivo di attivita'; 2) l'organizzazione interna degli uffici; 3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni; 4) i carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare la efficienza degli uffici; 5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto; 6) il lavoro straordinario, le ferie, i permessi, i congedi, i trattamenti di missione e di traferimento; 7) l'attuazione degli istituti concernenti la formazione e l'addestramento professionale; 8) l'attuazione delle garanzie del personale; 9) i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla legge; 10) i criteri per l'applicazione dei principi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300".