Art. 11. F e r i e 1. A partire dal 1 gennaio 1991, il personale dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito in relazione all'anzianita' di servizio complessivamente considerata: a) giorni 26 lavorativi fino al compimento del 14 anno di servizio; b) giorni 32 lavorativi oltre il 14 anno complessivo di servizio. 2. La competenza a concedere le ferie e' attribuita al direttore generale per i direttori, ai direttori per i dirigenti. In via transitoria e fino alla istituzione dei DAV compete al direttore generale concedere le ferie ai dirigenti dei CRAV e dei CAV. 3. La malattia superiore a cinque giorni, debitamente certificata, intervenuta durante il periodo di godimento delle ferie, interrompe le ferie stesse. 4. Al personale dirigente richiamato dalle ferie per esigenze aziendali, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute in conseguenza del rientro in sede e per l'eventuale ritorno nella localita' ove godeva le ferie stesse, viene attribuito, per il periodo di effettiva prestazione di lavoro, il normale compenso orario maggiorato del 20%. 5. La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. 6. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d'anno il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati. 7. In caso di provate esigenze di servizio, i giorni di ferie non concessi entro l'anno di competenza, potranno essere fruiti entro il primo semestre dell'anno successivo.