Art. 11.
                              F e r i e
  1. A partire  dal  1›  gennaio  1991,  il  personale  dirigente  ha
diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito
in relazione all'anzianita' di servizio complessivamente considerata:
    a)  giorni  26  lavorativi  fino  al  compimento  del 14› anno di
servizio;
    b)  giorni  32  lavorativi  oltre  il  14›  anno  complessivo  di
servizio.
  2.  La  competenza  a concedere le ferie e' attribuita al direttore
generale per i direttori,  ai  direttori  per  i  dirigenti.  In  via
transitoria  e  fino  alla  istituzione  dei DAV compete al direttore
generale concedere le ferie ai dirigenti dei CRAV e dei CAV.
  3. La malattia superiore a cinque giorni, debitamente  certificata,
intervenuta  durante  il periodo di godimento delle ferie, interrompe
le ferie stesse.
  4. Al personale  dirigente  richiamato  dalle  ferie  per  esigenze
aziendali,  oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute in
conseguenza del rientro in  sede  e  per  l'eventuale  ritorno  nella
localita'  ove  godeva  le  ferie  stesse,  viene  attribuito, per il
periodo di effettiva  prestazione  di  lavoro,  il  normale  compenso
orario maggiorato del 20%.
  5.  La  risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non
pregiudica il diritto alle ferie maturate.
  6. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d'anno il
dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai  mesi  di  servizio
prestati.
  7.  In  caso di provate esigenze di servizio, i giorni di ferie non
concessi entro l'anno di competenza, potranno essere fruiti entro  il
primo semestre dell'anno successivo.