Art. 13. Congedi, aspettativa e permessi retribuiti 1. Al personale dirigente possono essere concessi congedi, permessi ed aspettative nei modi e nelle forme previste dal regolamento del personale. 2. In occasione del matrimonio il personale dirigente ha diritto ad un congedo di quindici giorni retribuiti, non computabili come ferie. 3. L'aspettativa puo' essere concessa per malattia o per motivi di carattere privato nei termini e con le modalita' previste dalle specifiche disposizioni del regolamento del personale. 4. In occasione di eventi di carattere personale e familiare di particolare importanza, il personale dirigente ha altresi' diritto a permessi giornalieri retribuiti, fino a un massimo di dieci giorni per ogni anno solare. 5. A compensazione ed in luogo delle festivita' civili e religiose soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, e successive modificazioni, vengono riconosciute 5 giornate di permesso retribuito all'anno ridotte a 4 per il personale che presta servizio nell'ambito del comune di Roma. Detti permessi vengono attribuiti in proporzione al servizio prestato nell'anno, con gli stessi criteri seguiti al riguardo per l'istituto delle ferie. Ove comprovate esigenze di servizio non ne consentano il godimento entro il 31 maggio dell'anno successivo, essi saranno compensati con la normale retribuzione giornaliera.
Nota all'art. 13: - La legge n. 54/1977 reca disposizioni in materia di giorni festivi.