Art. 13.
             Congedi, aspettativa e permessi retribuiti
  1. Al personale dirigente possono essere concessi congedi, permessi
ed aspettative nei modi e nelle forme previste  dal  regolamento  del
personale.
  2. In occasione del matrimonio il personale dirigente ha diritto ad
un congedo di quindici giorni retribuiti, non computabili come ferie.
  3.  L'aspettativa puo' essere concessa per malattia o per motivi di
carattere privato nei termini  e  con  le  modalita'  previste  dalle
specifiche disposizioni del regolamento del personale.
  4.  In  occasione  di  eventi di carattere personale e familiare di
particolare importanza, il personale dirigente ha altresi' diritto  a
permessi  giornalieri  retribuiti,  fino a un massimo di dieci giorni
per ogni anno solare.
  5. A compensazione ed in luogo delle festivita' civili e  religiose
soppresse   dalla   legge   5   marzo   1977,  n.  54,  e  successive
modificazioni, vengono riconosciute 5 giornate di permesso retribuito
all'anno ridotte a 4 per il personale che presta servizio nell'ambito
del comune di Roma. Detti permessi vengono attribuiti in  proporzione
al  servizio  prestato  nell'anno,  con gli stessi criteri seguiti al
riguardo per l'istituto  delle  ferie.  Ove  comprovate  esigenze  di
servizio  non ne consentano il godimento entro il 31 maggio dell'anno
successivo, essi  saranno  compensati  con  la  normale  retribuzione
giornaliera.
 
          Nota all'art. 13:
             -  La  legge  n. 54/1977 reca disposizioni in materia di
          giorni festivi.