Art. 17.
            Indennita' di adeguamento della retribuzione
                         al costo della vita
  1. Dopo il 31  dicembre  1991,  data  di  scadenza  del  precedente
sistema  previsto  dall'art.  16  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, l'eventuale adeguamento periodico
della retribuzione al costo  della  vita,  sara'  effettuato  con  il
sistema  e  le  modalita'  fissate  da  legge generale valevole per i
pubblici dipendenti.
 
          Nota all'art. 17:
             - Il testo dell'art. 16 del  D.P.R.  n.  13/1986  (Norme
          risultanti    dalla    disciplina   prevista   dall'accordo
          intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro
          sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n.    93,  relativo  al
          triennio 1985-87) e' il seguente:
             "Art.  16  (Modifica  del  meccanismo  della  indennita'
          integrativa  speciale).   -   1.   L'attuale   sistema   di
          adeguamento  retributivo  al costo della vita e' modificato
          come segue:
               a) cadenza semestrale  di  rivalutazione  retributiva:
          per   tale   rivalutazione   si  fa  riferimento  al  tasso
          percentuale di incremento risultante dal  rapporto  fra  il
          valore  medio dell'indice sindacale di un semestre rispetto
          a quello del semestre precedente. Tale tasso percentuale di
          incremento e' arrotondato sulla seconda cifra decimale;
               b) rivalutazione del cento  per  cento  di  una  somma
          mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale
          pari  al  25  per cento della quota di retribuzione mensile
          eccedente tale parte.
             I  benefici  derivanti  dalla  rivalutazione  semestrale
          delle   580.000   lire   indicizzate   al   100  per  cento
          costituiscono base per  le  correlative  rivalutazioni  dei
          semestri successivi.
             La  retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25
          per cento,  viene  determinata  come  segue:  lo  stipendio
          mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo
          per  dodici  quello  annuo  lordo  base  in  atto  il  mese
          precedente a  quello  dell'adeguamento,  piu'  l'indennita'
          integrativa  speciale maturata fino a quel momento, meno la
          quota di retribuzione indicizzata al 100  per  cento,  come
          sopra rivalutata;
               c) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di
          novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il
          primo adeguamento decorre dal 1› maggio 1986;
               d)  per  la prima applicazione del nuovo meccanismo il
          tasso percentuale semestrale medio e' determinato prendendo
          come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di
          134.00;
             2.  Nel  caso  di variazioni delle imposte indirette, ai
          fini di un  accorpamento  delle  aliquote  e  di  una  loro
          razionalizzazione, saranno concordate tra le delegazioni di
          cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalita'
          e  limiti  di  incidenza  di tali variazioni sui prezzi dei
          beni che compongono il bilancio familiare, assunto  a  base
          di   calcolo   per  la  determinazione  dell'indennita'  di
          contingenza.
             3. L'efficacia del sistema di adeguamento retributivo al
          costo  della  vita  di  cui  al  presente  articolo   sara'
          assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni".
             Il termine di cui all'ultimo comma e' stato differito al
          31 dicembre 1991 dall'art. 1 della legge 13 luglio 1990, n.
          191.