Art. 19. Tredicesima mensilita' 1. Per ciascun anno di servizio il personale dirigente ha diritto ad una tredicesima mensilita' costituita dal minimo retributivo e dal superminimo professionale in vigore alla data di corresponsione, dagli scatti complessivi di anzianita' in godimento e dalla eventuale indennita' di adeguamento al costo della vita vigente al momento dell'erogazione. 2. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di impiego in corso d'anno il dirigente ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di anzianita' maturata. 3. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni viene considerata mese intero; la frazione inferiore viene trascurata.