Art. 19.
                       Tredicesima mensilita'
  1. Per ciascun anno di servizio il personale dirigente  ha  diritto
ad una tredicesima mensilita' costituita dal minimo retributivo e dal
superminimo  professionale  in  vigore  alla  data di corresponsione,
dagli scatti complessivi di anzianita' in godimento e dalla eventuale
indennita' di adeguamento al costo  della  vita  vigente  al  momento
dell'erogazione.
  2. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di impiego in corso
d'anno  il  dirigente  ha  diritto  a tanti dodicesimi dell'ammontare
della  tredicesima  mensilita'  quanti  sono  i  mesi  di  anzianita'
maturata.
  3.  La  frazione  di  mese pari o superiore a quindici giorni viene
considerata mese intero; la frazione inferiore viene trascurata.