Art. 2.
                Efficacia e validita' del regolamento
  1.  Il  presente  regolamento  si  applica  a  tutto  il  personale
dirigente,  ha efficacia nazionale e validita' su tutto il territorio
della Repubblica italiana, nonche' in sede estera per i dirigenti che
siano cittadini italiani nel  quadro  delle  disposizioni  specifiche
vigenti.
  2.  I  trattamenti  economici  e  normativi  di  seguito  stabiliti
sostituiscono  integralmente  quelli  in  vigore  alla  data  del  31
dicembre   1990   ed  ogni  altro  trattamento  comunque  denominato,
qualunque ne sia la fonte, la causale ed il titolo.