Art. 2. Efficacia e validita' del regolamento 1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale dirigente, ha efficacia nazionale e validita' su tutto il territorio della Repubblica italiana, nonche' in sede estera per i dirigenti che siano cittadini italiani nel quadro delle disposizioni specifiche vigenti. 2. I trattamenti economici e normativi di seguito stabiliti sostituiscono integralmente quelli in vigore alla data del 31 dicembre 1990 ed ogni altro trattamento comunque denominato, qualunque ne sia la fonte, la causale ed il titolo.