Art. 20. Superminimo professionale 1. A far data dal 1 gennaio 1991 al personale dirigente viene corrisposto un superminimo differenziato secondo i valori riportati nell'allegato A. 2. Il conferimento delle funzioni di responsabile di CRAV e di CAV e Area Radiomisure comporta la attribuzione di una maggiorazione del dieci per cento del superminimo di competenza. 3. Il conferimento delle funzioni di vice direttore generale comporta la attribuzione di una maggiorazione del trenta per cento del superminimo di competenza. 4. L'attribuzione delle maggiorazioni cessa con il cessare dalla funzione comunque determinatosi.