Art. 21. Indennita' professionale 1. A partire dal 1 gennaio 1991, l'indennita' professionale viene corrisposta per dodici mensilita' all'anno, nelle misure mensili che risultano dall'allegato A. La nuova indennita' professionale congloba l'importo corrisposto a titolo di indennita' di esercizio goduto alla data del 31 dicembre 1990. 2. L'indennita' e' soggetta a riduzione nei casi e con le modalita' previste per il restante personale. 3. Il conferimento delle funzioni di responsabile di CRAV e di CAV e Area Radiomisure comporta la attribuzione di una maggiorazione del dieci per cento dell'indennita' professionale di competenza. 4. Il conferimento delle funzioni di vice direttore generale comporta la attribuzione di una maggiorazione del trenta per cento della indennita' professionale di competenza. 5. L'attribuzione delle maggiorazioni cessa, con il cessare della funzione, qualunque ne sia la causale o motivazione.