Art. 21.
                      Indennita' professionale
  1. A partire dal 1› gennaio 1991, l'indennita' professionale  viene
corrisposta  per dodici mensilita' all'anno, nelle misure mensili che
risultano dall'allegato A. La nuova indennita' professionale congloba
l'importo corrisposto a titolo di indennita' di esercizio goduto alla
data del 31 dicembre 1990.
  2. L'indennita' e' soggetta a riduzione nei casi e con le modalita'
previste per il restante personale.
  3. Il conferimento delle funzioni di responsabile di CRAV e di  CAV
e  Area Radiomisure comporta la attribuzione di una maggiorazione del
dieci per cento dell'indennita' professionale di competenza.
  4. Il  conferimento  delle  funzioni  di  vice  direttore  generale
comporta  la  attribuzione  di una maggiorazione del trenta per cento
della indennita' professionale di competenza.
  5. L'attribuzione delle maggiorazioni cessa, con il  cessare  della
funzione, qualunque ne sia la causale o motivazione.