Art. 22. Premio di produzione e produttivita' 1. In funzione dei previsti incrementi di traffico ed anche in luogo ed in sostituzione di precedenti istituti incentivanti il rendimento, allo scopo di mantenere standards elevati di produttivita' anche nei periodi di particolare concentrazione dell'attivita' di servizio, a partire dal 1 gennaio 1991 e' istituito un premio che sara' corrisposto semestralmente e di norma entro il 28 febbraio ed il 31 agosto di ciascun anno. 2. La prima quota semestrale corrisposta entro il mese di febbraio di ciascun anno e' riferita ai risultati di produttivita' conseguiti nel II semestre dell'anno precedente, mentre la quota semestrale corrisposta entro il mese di agosto e' riferita ai risultati di produttivita' conseguiti nel primo semestre dello stesso anno. 3. In via di prima applicazione per l'anno 1991 viene corrisposto, entro il febbraio 1992, a titolo di premio per i due semestri del 1991, un importo pari ad una mensilita' della retribuzione base individuale spettante al 31 gennaio 1992. 4. Per gli anni successivi e per il periodo di applicazione del presente regolamento l'ammontare complessivo del premio di produzione sara' pari a quanto complessivamente corrisposto a tale titolo nell'anno precedente maggiorato del venti per cento; l'erogazione sara' disposta secondo la procedura ed i criteri seguenti: a) per una quota pari al trenta per cento dell'intera disponibilita' in parti uguali a tutto il personale dirigente; b) per una quota pari al venti per cento dell'intera disponibilita' con provvedimento motivato del direttore generale, in relazione alla valutazione di rendimento di ciascuna unita' dirigenziale; c) per una quota pari al restante cinquanta per cento dell'intera disponibilita' con provvedimento del consiglio di amministrazione in funzione dei risultati e/o delle economie di gestione realizzate da ciascuna unita' dirigenziale, individuati attraverso appositi parametri che saranno fissati sentita l'organizzazione sindacale dei dirigenti. 5. In caso di mancata fissazione dei parametri e di carenza delle valutazioni di cui al comma 4, lettere b) e c), alla scadenza di novembre sara' comunque corrisposta una somma pari al cinquanta per cento della retribuzione mensile base individuale in godimento alla data del 31 luglio dell'anno considerato. 6. Il premio di produzione e produttivita' assorbe ogni eventuale maggiore responsabilita' ed impegno richiesto dall'azienda al personale dirigente per fronteggiare particolari situazioni di lavoro necessarie al potenziamento della funzionalita' degli uffici, delle strutture e delle attrezzature, ovvero l'esercizio di compiti non usuali che comportino oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti.