Art. 22.
                Premio di produzione e produttivita'
  1. In funzione dei previsti incrementi  di  traffico  ed  anche  in
luogo  ed  in  sostituzione  di  precedenti  istituti incentivanti il
rendimento,  allo   scopo   di   mantenere   standards   elevati   di
produttivita'   anche   nei  periodi  di  particolare  concentrazione
dell'attivita'  di  servizio,  a  partire  dal  1›  gennaio  1991  e'
istituito  un  premio che sara' corrisposto semestralmente e di norma
entro il 28 febbraio ed il 31 agosto di ciascun anno.
  2. La prima quota semestrale corrisposta entro il mese di  febbraio
di  ciascun anno e' riferita ai risultati di produttivita' conseguiti
nel II semestre dell'anno  precedente,  mentre  la  quota  semestrale
corrisposta  entro  il  mese  di  agosto  e' riferita ai risultati di
produttivita' conseguiti nel primo semestre dello stesso anno.
  3. In via di prima applicazione per l'anno 1991 viene  corrisposto,
entro  il  febbraio  1992,  a titolo di premio per i due semestri del
1991, un importo pari  ad  una  mensilita'  della  retribuzione  base
individuale spettante al 31 gennaio 1992.
  4.  Per  gli  anni  successivi e per il periodo di applicazione del
presente regolamento l'ammontare complessivo del premio di produzione
sara' pari  a  quanto  complessivamente  corrisposto  a  tale  titolo
nell'anno  precedente  maggiorato  del  venti per cento; l'erogazione
sara' disposta secondo la procedura ed i criteri seguenti:
    a)  per  una  quota  pari  al  trenta   per   cento   dell'intera
disponibilita' in parti uguali a tutto il personale dirigente;
    b)   per   una   quota   pari  al  venti  per  cento  dell'intera
disponibilita' con provvedimento motivato del direttore generale,  in
relazione   alla   valutazione   di  rendimento  di  ciascuna  unita'
dirigenziale;
    c) per una quota pari al restante cinquanta per cento dell'intera
disponibilita' con provvedimento del consiglio di amministrazione  in
funzione  dei  risultati e/o delle economie di gestione realizzate da
ciascuna  unita'  dirigenziale,   individuati   attraverso   appositi
parametri  che saranno fissati sentita l'organizzazione sindacale dei
dirigenti.
  5. In caso di mancata fissazione dei parametri e di  carenza  delle
valutazioni  di  cui  al  comma  4, lettere b) e c), alla scadenza di
novembre sara' comunque corrisposta una somma pari al  cinquanta  per
cento  della  retribuzione mensile base individuale in godimento alla
data del 31 luglio dell'anno considerato.
  6. Il premio di produzione e produttivita' assorbe  ogni  eventuale
maggiore   responsabilita'   ed  impegno  richiesto  dall'azienda  al
personale dirigente per fronteggiare particolari situazioni di lavoro
necessarie al potenziamento della funzionalita' degli  uffici,  delle
strutture  e  delle  attrezzature,  ovvero l'esercizio di compiti non
usuali  che  comportino  oneri,  rischi  o   disagi   particolarmente
rilevanti.