Art. 23. Pronta disponibilita' 1. Al personale dirigente puo' essere richiesta la pronta disponibilita' per periodi eccedenti il normale orario di lavoro e per i giorni di riposo settimanale e festivi, con esclusione del solo periodo di ferie. 2. Tale disponibilita', in relazione alle responsabilita' ricandenti sui dirigenti stessi, puo' essere predeterminata anche attraverso turni di reperibilita'. 3. La reperibilita', ove richiesta, viene remunerata per ciascun periodo di almeno 6 ore nell'ambito delle 24, eccedente il normale orario di lavoro, in ragione del dieci per cento della retribuzione giornaliera. 4. All'unita' dirigenziale effettivamente impiegata a seguito di reperibilita', viene attribuito per ciascuna ora di effettivo impiego, un compenso specifico pari alla retribuzione oraria maggiorata del venti per cento. 5. L'unita' dirigenziale reperibile, se richiesto, deve porsi in condizione di intervenire nella propria sede di servizio entro un'ora dalla chiamata o, se in sede diversa, nei tempi tecnici strettamente necessari per raggiungerla. 6. Al di fuori dell'impiego in regime di reperibilita', la prestazione eccedente il normale orario di lavoro settimanale e' retribuita, con calcolo effettuato su base mensile, con la normale quota di retribuzione oraria prevista all'art. 16.