Art. 23.
                        Pronta disponibilita'
  1.  Al  personale  dirigente  puo'  essere  richiesta   la   pronta
disponibilita'  per  periodi  eccedenti il normale orario di lavoro e
per i giorni di riposo settimanale e festivi, con esclusione del solo
periodo di ferie.
  2.  Tale  disponibilita',   in   relazione   alle   responsabilita'
ricandenti  sui  dirigenti  stessi,  puo' essere predeterminata anche
attraverso turni di reperibilita'.
  3. La reperibilita', ove richiesta, viene  remunerata  per  ciascun
periodo  di  almeno  6 ore nell'ambito delle 24, eccedente il normale
orario di lavoro, in ragione del dieci per cento  della  retribuzione
giornaliera.
  4.  All'unita'  dirigenziale  effettivamente impiegata a seguito di
reperibilita',  viene  attribuito  per  ciascuna  ora  di   effettivo
impiego,   un   compenso  specifico  pari  alla  retribuzione  oraria
maggiorata del venti per cento.
  5. L'unita' dirigenziale reperibile, se richiesto,  deve  porsi  in
condizione di intervenire nella propria sede di servizio entro un'ora
dalla  chiamata o, se in sede diversa, nei tempi tecnici strettamente
necessari per raggiungerla.
  6.  Al  di  fuori  dell'impiego  in  regime  di  reperibilita',  la
prestazione  eccedente  il  normale  orario  di lavoro settimanale e'
retribuita, con calcolo effettuato su base mensile,  con  la  normale
quota di retribuzione oraria prevista all'art. 16.