Art. 24. Effetti sul trattamento di quiescenza 1. Per il personale dirigente che cessa dal servizio, a qualsiasi titolo, nel corso del periodo di applicazione del presente regolamento, e cioe' fra il 1 gennaio 1991 e il 31 dicembre 1993, il nuovo trattamento economico ha effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale o privilegiato, nelle misure corrispondenti alla data di cessazione dal servizio e negli importi in vigore alla data del 1 gennaio 1992 e del 1 gennaio 1993 con decorrenza dalle date medesime. 2. In relazione alla data del collocamento in quiescenza, con un unico provvedimento, saranno determinati anche gli importi di pensione dovuti per i periodi successivi.