Art. 24.
                Effetti sul trattamento di quiescenza
  1. Per il personale dirigente che cessa dal servizio,  a  qualsiasi
titolo,   nel   corso   del  periodo  di  applicazione  del  presente
regolamento, e cioe' fra il 1› gennaio 1991 e il 31 dicembre 1993, il
nuovo trattamento economico ha effetto sul trattamento  ordinario  di
quiescenza,  normale o privilegiato, nelle misure corrispondenti alla
data di cessazione dal servizio e negli importi in vigore  alla  data
del  1›  gennaio 1992 e del 1› gennaio 1993 con decorrenza dalle date
medesime.
  2. In relazione alla data del collocamento in  quiescenza,  con  un
unico   provvedimento,  saranno  determinati  anche  gli  importi  di
pensione dovuti per i periodi successivi.