Art. 25.
                  Corresponsione della retribuzione
  1. La retribuzione deve essere corrisposta al  personale  dirigente
entro il 25 di ogni mese.
  2.  Il  pagamento  deve  essere comunque effettuato entro 10 giorni
dalla data della scadenza del periodo  di  paga,  salvo  il  caso  di
comprovata necessita' e riconosciuta eccezionalita'.
  3.  Qualora  il  ritardo  nel  pagamento  superi  i  dieci  giorni,
decorrono di pieno diritto  gli  interessi  nella  misura  del  tasso
legale.