Art. 26.
                   Tutela del personale dirigente
  1. La difesa del personale dirigente, convenuto in giudizio in sede
amministrativa, civile o penale, per fatti e  cause  di  servizio  e'
assunta a carico dell'azienda.
  2.  Sono  altresi'  a  carico  dell'azienda  le spese sostenute dal
personale dirigente, purche' opportunamente documentate e provate nel
loro nesso di conseguenzialita' con il procedimento.
  3. Le disposizioni dei commi  1  e  2  si  applicano  al  personale
dirigente   anche  dopo  l'estinzione  del  rapporto  di  lavoro  con
l'azienda, sempre che si tratti  di  fatti  accaduti  nel  corso  del
rapporto stesso.
  4. Nel caso di dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in
giudicato,  l'amministrazione,  con  deliberazione  del  consiglio di
amministrazione, provvedera' al recupero delle  spese  sostenute  nel
giudizio.