Art. 26. Tutela del personale dirigente 1. La difesa del personale dirigente, convenuto in giudizio in sede amministrativa, civile o penale, per fatti e cause di servizio e' assunta a carico dell'azienda. 2. Sono altresi' a carico dell'azienda le spese sostenute dal personale dirigente, purche' opportunamente documentate e provate nel loro nesso di conseguenzialita' con il procedimento. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano al personale dirigente anche dopo l'estinzione del rapporto di lavoro con l'azienda, sempre che si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso. 4. Nel caso di dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato, l'amministrazione, con deliberazione del consiglio di amministrazione, provvedera' al recupero delle spese sostenute nel giudizio.