Art. 28.
                        Trasferte e missioni
  1. Al personale dirigente che per ragioni di lavoro sia inviato per
un periodo di almeno 6 ore in comune diverso da quello in cui  svolge
normalmente  la  sua  attivita'  e  da  questo  distante almeno venti
chilometri secondo le tabelle ufficiali,  spetta  il  rimborso  delle
spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  in  base  a nota documentata
(secondo criteri e limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione)
piu' un importo giornaliero aggiuntivo per rimborso delle  spese  non
documentabili  pari  al 2 per cento della retribuzione mensile minima
tabellare; tale importo e' frazionabile su base oraria.
  2. In  sostituzione  di  quanto  previsto  al  comma  1,  a  scelta
dell'interessatoe  fermo  restando  il  rimborso  delle sole spese di
viaggio  secondo  i  criteri  e  limiti  stabiliti,  e'  dovuta   una
indennita'  giornaliera  forfettaria  pari  al  sette per cento della
retribuzione mensile di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1
dell'art.  15, per ogni 24 ore di permanenza fuori sede. L'indennita'
e' frazionabile su base oraria.
  Per le trasferte di durata inferiore alle 6 ore  spetta  unicamente
il rimborso delle spese di viaggio in base a nota documentata.
  3.  Per  le  missioni  all'estero,  oltre  alle  spese  di viaggio,
assicurazione e  alloggio,  si  fara'  riferimento  al  piu'  elevato
trattamento  stabilito  per  gli  altri  dipendenti dell'azienda, con
indennita' maggiorata del venticinque per cento per i dirigenti e del
quaranta per cento per i direttori (ivi  incluso  il  vice  direttore
generale).
  4.  In caso di uso del mezzo proprio o di cui il dirigente abbia la
disponibilita', viene corrisposto un rimborso pari a quello  previsto
dalle  tabelle A.C.I. pubblicate al 1› gennaio di ciascun anno, oltre
alle spese documentate per pedaggi autostradali; il rimborso  non  e'
dovuto nel caso di uso di mezzo di proprieta' dell'azienda o comunque
di altra pubblica amministrazione.