Art. 28. Trasferte e missioni 1. Al personale dirigente che per ragioni di lavoro sia inviato per un periodo di almeno 6 ore in comune diverso da quello in cui svolge normalmente la sua attivita' e da questo distante almeno venti chilometri secondo le tabelle ufficiali, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio in base a nota documentata (secondo criteri e limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione) piu' un importo giornaliero aggiuntivo per rimborso delle spese non documentabili pari al 2 per cento della retribuzione mensile minima tabellare; tale importo e' frazionabile su base oraria. 2. In sostituzione di quanto previsto al comma 1, a scelta dell'interessatoe fermo restando il rimborso delle sole spese di viaggio secondo i criteri e limiti stabiliti, e' dovuta una indennita' giornaliera forfettaria pari al sette per cento della retribuzione mensile di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 15, per ogni 24 ore di permanenza fuori sede. L'indennita' e' frazionabile su base oraria. Per le trasferte di durata inferiore alle 6 ore spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in base a nota documentata. 3. Per le missioni all'estero, oltre alle spese di viaggio, assicurazione e alloggio, si fara' riferimento al piu' elevato trattamento stabilito per gli altri dipendenti dell'azienda, con indennita' maggiorata del venticinque per cento per i dirigenti e del quaranta per cento per i direttori (ivi incluso il vice direttore generale). 4. In caso di uso del mezzo proprio o di cui il dirigente abbia la disponibilita', viene corrisposto un rimborso pari a quello previsto dalle tabelle A.C.I. pubblicate al 1 gennaio di ciascun anno, oltre alle spese documentate per pedaggi autostradali; il rimborso non e' dovuto nel caso di uso di mezzo di proprieta' dell'azienda o comunque di altra pubblica amministrazione.