Art. 30
           Trasferimento e relativo trattamento economico
  1. Il personale dirigente puo' essere destinato ad altra sede e/o a
funzioni diverse, comunque proprie  della  qualifica  posseduta,  che
comportino   trasferimento  ad  altra  sede  di  lavoro,  sull'intero
territorio nazionale.
  2. Il trasferimento del personale dirigente  puo'  essere  disposto
dal  consiglio  di amministrazione, sentito il parere di una apposita
commissione paritetica, nei seguenti casi:
    a) per comprovate esigenze di servizio e  per  ragioni  tecniche,
organizzative e produttive;
    b)  a  domanda dell'interessato, valutate le esigenze di servizio
ed ove non ostino ragioni tecniche, organizzattive e produttive.
  3. La commissione paritetica,  di  cui  al  comma  2,  sara'  cosi'
composta:
    a) in rappresentanza dell'Azienda:
    il  presidente del consiglio di amministrazione che la presiede o
suo delegato;
    due  consiglieri  di  amministrazione  designati  dal   consiglio
stesso;
    il direttore generale;
    b) in rappresentanza del personale dirigente:
    quattro   membri   designati  dall'organizzazione  sindacale  del
personale dirigente.
  4. La commissione  dovra'  esprimere  il  proprio  motivato  parere
osservando i seguenti criteri:
    a)  esame  dei  requisiti professionali posseduti e curriculum di
servizio;
    b)  anzianita'  di  servizio  nella   qualifica   ed   anzianita'
complessiva;
    c) eta' e condizioni familiari.
  5.  La  commissione  decide  a maggioranza dei presenti; in caso di
parita' di voti prevale il voto del presidente.
  6.  Il  trasferimento  dovra'  essere   comunicato   per   iscritto
all'interessato  con  un  preavviso  non inferiore a trenta giorni di
calendario.
  7.  All'unita'  dirigenziale  trasferita,  anche   a   seguito   di
variazioni di qualifica, da una ad un'altra sede di servizio e ove il
trasferimento  obblighi l'interessato ad un cambiamento di residenza,
sara' corrisposto:
    a)  il  rimborso  di  tutte  le  spese  di  viaggio  e  trasporto
masserizie   sostenute   e  documentate  in  relazione  al  materiale
spostamento suo e del nucleo familiare;
    b) l'eventuale maggiore spesa  effettivamente  sostenuta  per  un
alloggio  dello stesso tipo di quello occupato nella sede di origine,
per un periodo da stabilirsi direttamente tra le parti e comunque non
inferiore a 6 mesi e non superiore ai 10 mesi; nel caso  di  alloggio
di proprieta' nella sede di origine l'eventuale differenza dei valori
va calcolata tra l'ammontare della spesa per l'alloggio nella sede di
destinazione e quello per l'alloggio nella sede di provenienza;
    c)  un'indennita'  una  tantum,  pari  a quattro mensilita' dello
stipendio minimo tabellare, e dell'indennita' di adeguamento al costo
della vita se il dirigente ha carichi  di  famiglia,  e  pari  a  due
mensilita' dello stipendio tabellare e dell'indennita' di adeguamento
al costo della vita se il dirigente non ha carichi di famiglia.