Art. 31.
                      Conflitti e controversie
  1. Sono confermati, in tema di controversie, gli orientamenti  noti
alle  due  parti  e  finalizzati  ad  evitare  che le azioni di lotta
possano  essere  strumentalmente   utilizzate   per   creare   disagi
all'utenza  sia  interna  che esterna al di fuori degli obiettivi che
ogni singola azione si propone di  ottenere,  impegnandosi  le  parti
stesse   ad   operare   per   prevenire   e   risolvere   momenti  di
conflittualita' attraverso le procedure di seguito indicate.
  2. Le controversie individuali e quelle collettive non  riguardanti
il  rinnovo  del  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro saranno
affrontate e di regola risolte attraverso incontri tra rappresentanze
del  consiglio  di  amministrazione  e   l'organizzazione   sindacale
maggiormente   rappresentativa   firmataria   del  presente  accordo;
comunque ogni eventuale agitazione sara' preceduta  da  un  preavviso
minimo di dieci giorni.
  3.  A  tal  fine  le  controversie individuali, almeno venti giorni
prima della scadenza dei termini previsti dalla vigente normativa per
i  termini  dell'azione  giurisdizionale,  saranno  sottoposte   alla
commissione   paritetica   di  cui  al  commma  3  dell'art.  31.  La
commissione costituita in tal caso come collegio paritetico, rende il
suo giudizio di composizione della vertenza nel  termine  massimo  di
quindici   giorni   da   quello  in  cui  e'  stata  investita  della
controversia stessa.
  4. Per le controversie collettive, anche ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni previste dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, sara'
esperito un previo tentativo di composizione  del  conflitto;  a  tal
fine entro cinque giorni dalla data iniziale dei termini di preavviso
dovuto  ai  sensi  del  comma 2, i termini della controversia saranno
esaminati a cura del medesimo collegio paritetico,  che  rendera'  il
suo  giudizio nei successivi dieci giorni. L'esame della controversia
da parte  del  suddetto  collegio  paritetico  sospende  ogni  azione
programmata  da  parte sindacale cadente nel periodo in esame ed ogni
eventuale intervento previsto dall'Azienda  per  lo  stesso  periodo,
salvo   i   provvedimenti   necessari   a  garantire  le  prestazioni
indispensabili ai sensi e per gli effetti della citata legge  n.  146
del 1990.
 
          Nota all'art. 31:
             -  La  legge n. 146/1990 reca: "Norme sull'esercizio del
          diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla
          salvaguardia dei diritti della  persona  costituzionalmente
          tutelati.   Istituzione   della   Commissione  di  garanzia
          dell'attuazione della legge".