Art. 31. Conflitti e controversie 1. Sono confermati, in tema di controversie, gli orientamenti noti alle due parti e finalizzati ad evitare che le azioni di lotta possano essere strumentalmente utilizzate per creare disagi all'utenza sia interna che esterna al di fuori degli obiettivi che ogni singola azione si propone di ottenere, impegnandosi le parti stesse ad operare per prevenire e risolvere momenti di conflittualita' attraverso le procedure di seguito indicate. 2. Le controversie individuali e quelle collettive non riguardanti il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno affrontate e di regola risolte attraverso incontri tra rappresentanze del consiglio di amministrazione e l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa firmataria del presente accordo; comunque ogni eventuale agitazione sara' preceduta da un preavviso minimo di dieci giorni. 3. A tal fine le controversie individuali, almeno venti giorni prima della scadenza dei termini previsti dalla vigente normativa per i termini dell'azione giurisdizionale, saranno sottoposte alla commissione paritetica di cui al commma 3 dell'art. 31. La commissione costituita in tal caso come collegio paritetico, rende il suo giudizio di composizione della vertenza nel termine massimo di quindici giorni da quello in cui e' stata investita della controversia stessa. 4. Per le controversie collettive, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, sara' esperito un previo tentativo di composizione del conflitto; a tal fine entro cinque giorni dalla data iniziale dei termini di preavviso dovuto ai sensi del comma 2, i termini della controversia saranno esaminati a cura del medesimo collegio paritetico, che rendera' il suo giudizio nei successivi dieci giorni. L'esame della controversia da parte del suddetto collegio paritetico sospende ogni azione programmata da parte sindacale cadente nel periodo in esame ed ogni eventuale intervento previsto dall'Azienda per lo stesso periodo, salvo i provvedimenti necessari a garantire le prestazioni indispensabili ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 146 del 1990.
Nota all'art. 31: - La legge n. 146/1990 reca: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge".