Art. 32. Riunioni sindacali 1. L'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa, firmataria del presente accordo, puo' procedere ad elezioni per la scelta dei propri rappresentanti e tenere nei locali disponibili dell'Azienda riunioni per problemi di carattere sindacale. 2. Le riunioni debbono essere limitate, per ciascuna unita' dirigenziale, a complessive 40 ore per anno solare, escluse le ore necessarie per le riunioni degli organi statutari.