Art. 32.
                         Riunioni sindacali
  1.   L'organizzazione   sindacale   maggiormente   rappresentativa,
firmataria  del  presente  accordo, puo' procedere ad elezioni per la
scelta dei propri rappresentanti  e  tenere  nei  locali  disponibili
dell'Azienda riunioni per problemi di carattere sindacale.
  2.  Le  riunioni  debbono  essere  limitate,  per  ciascuna  unita'
dirigenziale, a complessive 40 ore per anno solare,  escluse  le  ore
necessarie per le riunioni degli organi statutari.