Art. 33.
                 Esercizio dell'attivita' sindacale
  1. I dirigenti sindacali,  per  l'espletamento  del  loro  mandato,
hanno  diritto  di  fruire  di distacchi permanenti su base annua, di
distacchi temporanei non inferiori a 4 mesi e di  permessi  sindacali
retribuiti  nei  limiti e secondo le modalita' di seguito previste. A
tal fine sono considerati  dirigenti  sindacali  i  componenti  degli
organismi  direttivi  e rappresentativi dell'organizzazione sindacale
maggiormente rappresentativa firmataria del presente accordo. Per  il
riconoscimento  degli  stessi,  l'organizzazione  e'  tenuta  a darne
regolare e formale comunicazione all'azienda anno per anno.
  2. A partire dal 1› gennaio 1991  il  monte  orario  complessivo  a
disposizione su base annua per gli istituti ed agevolazioni di cui al
precedente punto 1 e' fissato in 2080 ore.
  3.  La  attribuzione  dei  distacchi  o  permessi e' effettuata dal
direttore generale, a domanda, da presentarsi a cura della segreteria
nazionale del sindacato del personale dirigente.
  4.  I  permessi   possono   essere   fruiti   nell'arco   dell'anno
esclusivamente  per  singole  giornate lavorative di 8 ore fino ad un
massimo di tre giornate lavorative per ciascuna settimana.
  5. Al personale posto in distacco o in  permesso  sono  corrisposti
tutti  gli elementi retributivi spettanti ai sensi delle disposizioni
in vigore, ivi compresi quelli accessori fissi e ricorrenti  relativi
alla  professionalita'  e  produttivita', con esclusione della pronta
disponibilita', premi eccezionali e prestazioni eccedenti le normali.