Art. 33. Esercizio dell'attivita' sindacale 1. I dirigenti sindacali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di distacchi permanenti su base annua, di distacchi temporanei non inferiori a 4 mesi e di permessi sindacali retribuiti nei limiti e secondo le modalita' di seguito previste. A tal fine sono considerati dirigenti sindacali i componenti degli organismi direttivi e rappresentativi dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa firmataria del presente accordo. Per il riconoscimento degli stessi, l'organizzazione e' tenuta a darne regolare e formale comunicazione all'azienda anno per anno. 2. A partire dal 1 gennaio 1991 il monte orario complessivo a disposizione su base annua per gli istituti ed agevolazioni di cui al precedente punto 1 e' fissato in 2080 ore. 3. La attribuzione dei distacchi o permessi e' effettuata dal direttore generale, a domanda, da presentarsi a cura della segreteria nazionale del sindacato del personale dirigente. 4. I permessi possono essere fruiti nell'arco dell'anno esclusivamente per singole giornate lavorative di 8 ore fino ad un massimo di tre giornate lavorative per ciascuna settimana. 5. Al personale posto in distacco o in permesso sono corrisposti tutti gli elementi retributivi spettanti ai sensi delle disposizioni in vigore, ivi compresi quelli accessori fissi e ricorrenti relativi alla professionalita' e produttivita', con esclusione della pronta disponibilita', premi eccezionali e prestazioni eccedenti le normali.