Art. 34.
                 Trattenute sindacali e assicurative
  1. L'azienda provvedera' alla  trattenuta  delle  quote  sindacali,
previa  delega  dell'unita'  dirigenziale  interessata, con validita'
sino a revoca. Le trattenute  verranno  effettuate  sulle  competenze
mensili   lorde   per  dodici  mensilita'  dell'anno.  La  revoca  ha
decorrenza dal primo giorno  del  mese  immediatamente  successivo  a
quello  di  riferimento della comunicazione scritta dall'interessato,
ove inoltrata entro il quindici di ciascun mese;  in  caso  contrario
operera' dal mese successivo.
  2.  L'azienda  provvedera',  altresi',  alla  trattenuta  di  premi
assicurativi a carico dei dirigenti che, in base a convenzioni stipu-
late dalla organizzazione maggiormente rappresentativa  e  firmataria
dell'accordo, rilascino tramite la stessa apposita delega.