Art. 34. Trattenute sindacali e assicurative 1. L'azienda provvedera' alla trattenuta delle quote sindacali, previa delega dell'unita' dirigenziale interessata, con validita' sino a revoca. Le trattenute verranno effettuate sulle competenze mensili lorde per dodici mensilita' dell'anno. La revoca ha decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello di riferimento della comunicazione scritta dall'interessato, ove inoltrata entro il quindici di ciascun mese; in caso contrario operera' dal mese successivo. 2. L'azienda provvedera', altresi', alla trattenuta di premi assicurativi a carico dei dirigenti che, in base a convenzioni stipu- late dalla organizzazione maggiormente rappresentativa e firmataria dell'accordo, rilascino tramite la stessa apposita delega.