Art. 4.
                       Diritti di informazione
  1.   Ferma   restando   l'autonomia   delle   parti   l'Azienda   e
l'organizzazione  sindacale  firmataria  dell'accordo recepito con il
presente regolamento, consapevoli  dell'importanza  del  ruolo  delle
relazioni per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialita' del
settore,  esprimono  la  comune  volonta' di garantire l'efficienza e
l'efficacia delle  attivita'  aziendali  sotto  l'aspetto  economico-
produttivo.
A tal fine si dichiarano disponibili a perseguire anche le necessarie
modifiche  di  ordine  organizzativo  capaci di garantire la migliore
tutela dell'interesse pubblico  attraverso  l'offerta  all'utenza  di
servizi  quantitativamente  e qualitativamente correlati alla domanda
nel tempo e nello spazio in condizioni di economicita'  e  convengono
di  realizzare un sistema di relazioni e di informazioni coerente con
tali esigenze.
  2. Di conseguenza, nel  rispetto  delle  competenze  proprie  degli
organi  aziendali  ed  al fine di ricercare ogni possibile contributo
per  l'organizzazione  e  l'esercizio  dei   servizi   istituzionali,
strumentali  e  di  supporto,  l'Azienda  assicura, una tempestiva ed
aggiornata informazione all'organizzazione sindacale dei dirigenti in
particolare sui provvedimenti che riguardano:
    a)  la  programmazione  aziendale   e   i   relativi   piani   di
investimento;
    b)   l'organizzazione   della   struttura   aziendale  e  la  sua
articolazione sia centrale che periferica;
    c)  le  funzioni  del  personale  dirigente  in   rapporto   alle
modificazioni strutturali e organizzative.
  3.  A  questo  ultimo  fine  le  parti convengono di dar luogo, con
cadenza  semestrale,  ad  appositi  incontri  per  un'analisi   della
situazione.