Art. 4. Diritti di informazione 1. Ferma restando l'autonomia delle parti l'Azienda e l'organizzazione sindacale firmataria dell'accordo recepito con il presente regolamento, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialita' del settore, esprimono la comune volonta' di garantire l'efficienza e l'efficacia delle attivita' aziendali sotto l'aspetto economico- produttivo. A tal fine si dichiarano disponibili a perseguire anche le necessarie modifiche di ordine organizzativo capaci di garantire la migliore tutela dell'interesse pubblico attraverso l'offerta all'utenza di servizi quantitativamente e qualitativamente correlati alla domanda nel tempo e nello spazio in condizioni di economicita' e convengono di realizzare un sistema di relazioni e di informazioni coerente con tali esigenze. 2. Di conseguenza, nel rispetto delle competenze proprie degli organi aziendali ed al fine di ricercare ogni possibile contributo per l'organizzazione e l'esercizio dei servizi istituzionali, strumentali e di supporto, l'Azienda assicura, una tempestiva ed aggiornata informazione all'organizzazione sindacale dei dirigenti in particolare sui provvedimenti che riguardano: a) la programmazione aziendale e i relativi piani di investimento; b) l'organizzazione della struttura aziendale e la sua articolazione sia centrale che periferica; c) le funzioni del personale dirigente in rapporto alle modificazioni strutturali e organizzative. 3. A questo ultimo fine le parti convengono di dar luogo, con cadenza semestrale, ad appositi incontri per un'analisi della situazione.