Art. 6.
                        Livelli dirigenziali
  1. In applicazione dell'art.  103  del  regolamento  del  personale
vengono definiti i seguenti livelli dirigenziali:
    a) direttore;
    b) dirigente.
  2.  I  direttori  esercitano  le  funzioni  di cui all'art. 105 del
regolamento del personale e quella di vice direttore generale.
  3. I dirigenti esercitano le  funzioni  di  cui  all'art.  106  del
regolamento del personale.
  4.  La  proposta  del  direttore generale per il conferimento delle
funzioni di  cui  ai  commi  2  e  3,  attribuite  dal  consiglio  di
amministrazione  come  da  previsione  statutaria, sara' preceduta da
consultazione con l'organizzazione sindacale firmataria del  presente
accordo.