Art. 6. Livelli dirigenziali 1. In applicazione dell'art. 103 del regolamento del personale vengono definiti i seguenti livelli dirigenziali: a) direttore; b) dirigente. 2. I direttori esercitano le funzioni di cui all'art. 105 del regolamento del personale e quella di vice direttore generale. 3. I dirigenti esercitano le funzioni di cui all'art. 106 del regolamento del personale. 4. La proposta del direttore generale per il conferimento delle funzioni di cui ai commi 2 e 3, attribuite dal consiglio di amministrazione come da previsione statutaria, sara' preceduta da consultazione con l'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo.