Art. 7. Livelli retributivi 1. I due livelli dirigenziali di cui al comma 1 dell'art. 6 sono articolati nei livelli retributivi di seguito indicati: a) direttore - oltre i 5 anni di anzianita' nella qualifica di direttore; b) direttore - prima nomina e fino a 5 anni di anzianita' nella qualifica di direttore; c) dirigente - oltre i 4 anni di anzianita' nella qualifica di dirigente; d) dirigente - prima nomina e fino a 4 anni di anzianita' nella qualifica di dirigente.