Art. 7.
                         Livelli retributivi
  1. I due livelli dirigenziali di cui al comma 1  dell'art.  6  sono
articolati nei livelli retributivi di seguito indicati:
    a)  direttore  -  oltre i 5 anni di anzianita' nella qualifica di
direttore;
    b) direttore - prima nomina e fino a 5 anni di  anzianita'  nella
qualifica di direttore;
    c)  dirigente  -  oltre i 4 anni di anzianita' nella qualifica di
dirigente;
    d) dirigente - prima nomina e fino a 4 anni di  anzianita'  nella
qualifica di dirigente.