Art. 9.
                 Prestazioni di lavoro e loro durata
  1. In relazione alla particolare natura delle  funzioni  attribuite
al  personale  dirigente  il  regime  e  la  durata delle prestazioni
settimanali risultano strettamente correlati alle esigenze delle  di-
verse  attivita'  e/o  unita'  organizzative  alle quali il personale
dirigente e' preposto.
  2. La durata delle prestazioni, articolata su  cinque  giorni,  dal
lunedi'  al  venerdi',  e' fissata in 40 ore settimanali giornalmente
distribuite in relazione alle esigenze di cui al comma 1.
  3. Le prestazioni eventualmente rese  in  eccedenza  all'orario  di
lavoro  di  cui  sopra  vengono  retribuite  con il compenso previsto
dall'art. 23.
  4. Il personale dirigente,  inoltre,  in  relazione  alla  funzione
espletata,   puo'   essere   assoggettato   al   regime   di   pronta
disponibilita' di cui all'art. 23.