Art. 9. Prestazioni di lavoro e loro durata 1. In relazione alla particolare natura delle funzioni attribuite al personale dirigente il regime e la durata delle prestazioni settimanali risultano strettamente correlati alle esigenze delle di- verse attivita' e/o unita' organizzative alle quali il personale dirigente e' preposto. 2. La durata delle prestazioni, articolata su cinque giorni, dal lunedi' al venerdi', e' fissata in 40 ore settimanali giornalmente distribuite in relazione alle esigenze di cui al comma 1. 3. Le prestazioni eventualmente rese in eccedenza all'orario di lavoro di cui sopra vengono retribuite con il compenso previsto dall'art. 23. 4. Il personale dirigente, inoltre, in relazione alla funzione espletata, puo' essere assoggettato al regime di pronta disponibilita' di cui all'art. 23.