Art. 2. 1. L'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono nelle stesse giornate domenicali di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate, rispettivamente, entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre.".