Art. 2. 
  1. L'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n.  182,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 2. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali,  che
devono  essere  rinnovati  per  motivi  diversi  dalla  scadenza  del
mandato,  si  svolgono  nelle  stesse  giornate  domenicali  di   cui
all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo  si
siano verificate, rispettivamente, entro il 15 marzo ed entro  il  15
settembre.".