Art. 3. 1. Il comma 4 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente: " 4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.". 2. Il comma 8 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' abrogato.