Art. 3. 
  1. Il comma 4 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990,  n.  142,
e' sostituito dal seguente: 
  " 4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi  di  scioglimento  deve
coincidere  con  il  primo  turno  elettorale  utile  previsto  dalla
legge.". 
  2. Il comma 8 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990,  n.  142,
e' abrogato.