Art. 4. 
  1. I consigli comunali e provinciali il cui mandato e' scaduto  nel
secondo semestre del 1992 o che, alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, devono essere rinnovati per  motivi  diversi  dalla
scadenza del mandato, effettueranno le elezioni con  il  primo  turno
utile previsto dall'articolo 1 della legge 7  giugno  1991,  n.  182,
come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto. 
  2. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali gia' fissate per
domenica 28 marzo 1993 ai sensi della legge 7 giugno  1991,  n.  182,
sono rinviate ad una  domenica  compresa  nel  periodo  15  maggio-15
giugno 1993. Le operazioni elettorali  compiute  per  lo  svolgimento
della consultazione elettorale del 28 marzo  1993  perdono  efficacia
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.