Art. 4. 1. I consigli comunali e provinciali il cui mandato e' scaduto nel secondo semestre del 1992 o che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, effettueranno le elezioni con il primo turno utile previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto. 2. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali gia' fissate per domenica 28 marzo 1993 ai sensi della legge 7 giugno 1991, n. 182, sono rinviate ad una domenica compresa nel periodo 15 maggio-15 giugno 1993. Le operazioni elettorali compiute per lo svolgimento della consultazione elettorale del 28 marzo 1993 perdono efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto.