Art. 10. 
Circolazione di prodotti assoggettati ad accisa  e  gia'  immessi  in
                    consumo in altro Stato membro 
  1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo  in  altri
Stati membri che vengono detenuti a scopo commerciale nel  territorio
nazionale. 
  2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con
un  documento  di  accompagnamento  secondo  quanto  previsto   dalla
normativa  comunitaria,   con   l'osservanza   delle   modalita'   di
applicazione stabilite dai competenti organi comunitari. 
  3. L'accisa e' dovuta dal soggetto che effettua la fornitura o  dal
soggetto che la riceve. Prima  della  spedizione  delle  merci,  deve
essere presentata una apposita dichiarazione all'ufficio  tecnico  di
finanza, competente per  territorio  nel  luogo  di  ricevimento  dei
prodotti, e  deve  essere  garantito  il  pagamento  dell'accisa.  Il
pagamento deve avvenire secondo le modalita' vigenti entro  il  primo
giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo e il  soggetto  che
riceve la merce deve sottoporsi ad ogni  controllo  che  permetta  di
accertare l'arrivo della merce e l'avvenuto pagamento dell'accisa. 
  4. Quando l'accisa e' a carico del venditore e in tutti i  casi  in
cui l'acquirente non ha la qualita' di esercente un deposito fiscale,
ne' quella di operatore professionale registrato  o  non  registrato,
l'accisa deve essere pagata dal rappresentante fiscale del venditore,
avente sede nello Stato, preventivamente autorizzato secondo le norme
di cui all'articolo 9.