Art. 11. 
Prodotti assoggettati ad accisa gia'  immessi  in  consumo  in  altro
                Stato membro e acquistati da privati 
  1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in  consumo  in
altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e  da  loro
trasportati, l'accisa e' dovuta nello Stato membro in cui i  prodotti
vengono acquistati. 
  2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti  acquistati
e trasportati dai privati entro i seguenti quantitativi: 
    a) sigarette, 800 pezzi; 
    b) sigaretti (di peso non superiore a 3 gr/pezzo), 400 pezzi; 
    c) sigari, 200 pezzi; 
    d) tabacco da fumo, 1 kg; 
    e) bevande spiritose, 10 litri; 
    f) prodotti intermedi, 20 litri; 
    g) vino (di cui 60 litri,  al  massimo,  di  vino  spumante),  90
litri; 
    h) birra, 110 litri. 
  3. I prodotti acquistati e trasportati in  quantita'  superiore  ai
limiti stabiliti nel comma  2  si  considerano  acquistati  per  fini
commerciali e per gli stessi devono essere osservate le  disposizioni
di cui all'articolo 10. Questa disposizione si applica  nel  caso  di
oli minerali trasportati dai privati o per loro conto  con  modalita'
di  trasporto  atipico.  E'  considerato  atipico  il  trasporto  del
carburante in contenitori diversi dal serbatoio  di  alimentazione  o
dall'eventuale bidone di scorta, di  capacita'  non  superiore  a  10
litri,  nonche'  il  trasporto   di   oli   minerali   destinati   al
riscaldamento  effettuato  con  mezzi  diversi   dalle   autocisterne
utilizzate da operatori professionali.