Art. 12. 
     Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa 
  1. I prodotti  assoggettati  ad  accisa  devono  essere  custoditi,
contabilizzati e devono circolare con un documento di accompagnamento
analogo a  quello  previsto  per  la  circolazione  intracomunitaria,
secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro  delle  finanze.
Per i tabacchi lavorati si  applicano  le  disposizioni  vigenti  che
disciplinano  la  loro  circolazione  e  detenzione  nel   territorio
nazionale. 
  2. Restano fermi gli adempimenti previsti  per  la  denuncia  degli
impianti che custodiscono prodotti assoggettati ad accisa  e  per  il
rilascio delle licenze fiscali e l'obbligo della tenuta del  registro
di carico e scarico. Da tali adempimenti e dal predetto obbligo  sono
esclusi i depositi di oli minerali per uso privato, per uso  agricolo
e per uso industriale, di capacita' non superiore a 25 metri cubi, ad
eccezione  di  quelli  afferenti   a   distributori   automatici   di
carburante.