Art. 13. 
               Prodotti muniti di contrassegno fiscale 
  1. I prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel territorio
nazionale devono essere muniti di contrassegni fiscali  nei  casi  in
cui questi sono prescritti. 
  2. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione dei  depositari
autorizzati  degli  altri  Stati  membri  tramite  il  rappresentante
fiscale con le stesse modalita' stabilite per i depositari nazionali. 
  3.  La  circolazione  intracomunitaria  dei  prodotti   muniti   di
contrassegno  fiscale  avviene  con  l'osservanza   delle   modalita'
previste dall'articolo 6.