Art. 14. 
                        Rimborso dell'accisa 
  1. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar
luogo  a  rimborso  della   stessa,   su   richiesta   dell'operatore
nell'esercizio della attivita' economica da lui svolta,  quando  sono
destinati al consumo in un altro Stato membro o all'esportazione. 
  2. Il  rimborso  puo'  essere  concesso  anche  mediante  accredito
dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In  caso  di
dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere  il  rimborso  dell'imposta
per importi superiori a  quelli  dovuti,  si  applicano  le  sanzioni
previste per la  sottrazione  dei  prodotti  all'accertamento  ed  al
pagamento dell'imposta. 
  3. Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabiliti  le
caratteristiche e il prezzo dei contrassegni  previsti  dall'articolo
13, nonche' le modalita'  per  l'effettuazione  dei  rimborsi  e  dei
controlli in conformita' alle disposizioni comunitarie.