Art. 15. Esenzioni 1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati: a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi; c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato del Nord Atlantico, nonche' alle forze armate di cui all'articolo 1 della decisione 90/640/CEE per gli usi consentiti; d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto. 2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla normativa nazionale fino a quando non sara' adottata una normativa fiscale uniforme nell'ambito comunitario. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Comunita' economica europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista.