Art. 15. 
                              Esenzioni 
  1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti  dal  pagamento  della
stessa quando sono destinati: 
    a) ad essere forniti  nel  quadro  di  relazioni  diplomatiche  o
consolari; 
    b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri  di
dette organizzazioni, nei limiti ed  alle  condizioni  fissate  dalle
relative convenzioni o accordi; 
    c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte  contraente
del trattato del Nord Atlantico, nonche' alle  forze  armate  di  cui
all'articolo 1 della decisione 90/640/CEE per gli usi consentiti; 
    d) ad essere consumati nel quadro di  un  accordo  stipulato  con
Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che  consenta  per  i
medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto. 
  2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano  alle  condizioni  e
con le modalita' stabilite dalla normativa nazionale  fino  a  quando
non  sara'  adottata  una  normativa  fiscale  uniforme   nell'ambito
comunitario. La  stipula  di  accordi  che  prevedano  esenzioni  dai
diritti  di  accisa  deve  essere  preventivamente  autorizzata   dal
Consiglio della Comunita' economica europea, con  l'osservanza  della
procedura all'uopo prevista.