Art. 16. 
                         Regimi particolari 
  1. I territori extra-doganali dei comuni di Livigno e  di  Campione
d'Italia e le acque nazionali del lago  di  Lugano  sono  considerati
esclusi dal territorio della Comunita' economica europea. 
  2. Le operazioni relative a prodotti provenienti o  destinati  alla
Repubblica  di  San  Marino  sono  considerate  di  provenienza   dal
territorio  dello  Stato  o  dirette  a  questo   e   devono   essere
perfezionate presso i competenti  uffici  italiani  con  l'osservanza
delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia
e buon vicinato del 31 marzo 1939  resa  esecutiva  con  la  legge  6
giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni. 
  3. Sono esentati dall'accisa fino al  30  giugno  1999  i  prodotti
venduti in negozi sotto controllo doganale e  che  sono  trasportati,
nei limiti dei quantitativi  consentiti  dalle  vigenti  disposizioni
comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca  in
un altro  Stato  membro  con  un  volo  o  una  traversata  marittima
intracomunitaria. 
  4. I produttori di vino  che  producono  in  media  meno  di  1.000
ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli produttori.  Essi
sono dispensati dagli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e
da quelli connessi alla circolazione ed  al  controllo;  sono  invece
tenuti ad informare gli uffici  tecnici  di  finanza  competenti  per
territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere
agli  obblighi  prescritti  dal  regolamento  CEE  n.  986/89   della
Commissione, pubblicato nella "Gazzetta  Ufficiale"  delle  Comunita'
europee n. L106 del 18  aprile  1989  e,  in  particolare,  a  quelli
relativi alla tenuta del registro di  scarico  ed  all'emissione  del
documento di accompagnamento, nonche' a sottoporsi  a  controllo.  Ai
fini della qualificazione  di  piccolo  produttore  di  vino,  si  fa
riferimento alla produzione media  dell'ultimo  quinquennio  ottenuta
nell'azienda vitivinicola.