Art. 17. Prodotti soggetti ad accise 1. Sono assoggettati ad accisa, con le aliquote di seguito indi- cate, i seguenti oli minerali: a) benzina (codice NC 27100031 e 27100035): lire 914.000 per 1000 litri; b) benzina senza piombo (codice NC 27100033): lire 827.000 per 1000 litri; c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 27100051 e 27100055): 1) per autotrazione: lire 625.620 per 1000 litri; 2) per riscaldamento: lire 344.560 per 1000 litri; d) oli da gas o gasolio (codice 27100069): 1) per autotrazione: lire 625.620 per 1000 litri; 2) per riscaldamento: lire 625.620 per 1000 litri; e) oli combustibili (codice NC 27100079): lire 90.000 per 1000 kg (1): 1) oli combustibili con tenore di zolfo inferiore o uguale all'uno per cento: lire 45.000 per 1000 kg; f) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 27111211 a 27111900): 1) per autotrazione: lire 477.420 per 1000 kg; 2) per combustione: lire 245.000 per 1000 kg (2); --------------- (1) L'aliquota di lire 90.000 per 1000 kg si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosita' (V) superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosita' (V) superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosita' (V) da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosita' (V) inferiore a 21,2 centistokes. (2) L'imposta prevista per i gas di petrolio liquefatti impiegati negli usi di cui all'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, e' dovuta nella misura del 40 per cento fino al 31 dicembre 1993, nella misura dell'80 per cento dal 1 gennaio 1994 ed in misura intera dal 1 gennaio 1995. L'aumento non si applica ai gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali. g) gas metano (codice NC 27112900): 1) per autrotrazione: aliquota zero; 2) per combustione: usi civili: lire 258 al mc (3), (4), (5); usi industriali: lire 20 al mc (6). 2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, se destinati ad essere usati, se sono messi in vendita o se sono usati come combustibile o carburante, sono assoggettati ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente: a) i prodotti di cui al codice NC 2706; b) i prodotti di cui ai codici NC 270710, 270720, 270730, 270750, 27079100, 27079911 e 27079919; c) i prodotti di cui al codice NC 2709; d) i prodotti di cui al codice NC 2710; e) i prodotti di cui al codice NC 2711, compresi il metano ed il propano chimicamente puri, ma con eccezione del gas naturale; f) i prodotti di cui ai codici NC 271210, 27122000, 27129031, 27129033, 27129039 e 27129090; g) i prodotti di cui al codice NC 2715; h) i prodotti di cui al codice NC 2901; i) i prodotti di cui ai codici NC 29021100, 29021990, 290220, 290230, 29024100, 29024200, 29024300 e 290244; l) i prodotti di cui al codice NC 34031100 e 340319; m) i prodotti di cui al codice NC 3811; n) i prodotti di cui al codice NC 3817. --------------- (3) Per i consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986: lire 12 al mc; per i consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 77 al mc. Non e' soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore. (4) Per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote: usi civili: lire 164 al mc.; usi di cui alla tariffa T1 e T2: esenzione. (5) Devono considerarsi compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano come combustibile negli esercizi di ristorazione e nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi civili. (6) Devono considerarsi compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano come combustibile nel settore alberghiero e in tutte le attivita' produttive di beni svolte dalle imprese industriali, artigianali ed agricole. 3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 e' tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti ad eccezione del prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati nei limiti del contingente annuo stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste; e' tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. 4. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15 Celsius. 5. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa e' quella stabilita dalla tariffa doganale delle Comunita' europee ed i riferimenti ai capitoli e codici della Nomenclatura Combinata delle merci (NC) corrispondono a quelli della versione vigente alla data del 19 ottobre 1992. 6. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio. 7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'esercizio della vigilanza fiscale sui prodotti che sono soggetti a tassazione nel caso in cui si verificano i presupposti stabiliti nei commi 2 e 3.