Art. 17. 
                     Prodotti soggetti ad accise 
  1. Sono assoggettati ad accisa, con le aliquote  di  seguito  indi-
cate, i seguenti oli minerali: 
    a) benzina (codice NC 27100031 e 27100035): lire 914.000 per 1000
litri; 
    b) benzina senza piombo (codice NC 27100033):  lire  827.000  per
1000 litri; 
    c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 27100051 e 27100055):
1) per autotrazione: lire 625.620 per 1000 litri; 
    2) per riscaldamento: lire 344.560 per 1000 litri; 
    d) oli da gas o gasolio (codice 27100069): 
    1) per autotrazione: lire 625.620 per 1000 litri; 
    2) per riscaldamento: lire 625.620 per 1000 litri; 
    e) oli combustibili (codice NC 27100079): lire 
90.000 per 1000 kg (1): 
    1) oli combustibili  con  tenore  di  zolfo  inferiore  o  uguale
all'uno per cento: lire 45.000 per 1000 kg; 
    f) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 27111211 a 27111900):
1) per autotrazione: lire 477.420 per 1000 kg; 
    2) per combustione: lire 245.000 per 1000 kg (2); 
    
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(1) L'aliquota di lire 90.000 per 1000 kg si  riferisce  agli  oli
combustibili  densi.  Le miscele di oli combustibili densi con oli da
gas per la  produzione  di  oli  combustibili  semifluidi,  fluidi  e
fluidissimi  sono  tassate  tenendo  conto delle aliquote relative ai
prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di
utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas  25  per  cento;
fluidi:  densi  70  per  cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi:
densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli  combustibili  si
considerano  densi  se  hanno  una  viscosita'  (V)  superiore  a  91
centistokes, si considerano semifluidi se hanno  una  viscosita'  (V)
superiore  a  37,4  ma  non  a  91  centistokes,  fluidi se hanno una
viscosita' (V) da 21,2 a 37,4 centistokes e  fluidissimi  quelli  che
hanno una viscosita' (V) inferiore a 21,2 centistokes.
(2)  L'imposta prevista per i gas di petrolio liquefatti impiegati
negli usi di cui all'art. 16 della legge 15 dicembre 1971,  n.  1161,
e'  dovuta  nella  misura  del 40 per cento fino al 31 dicembre 1993,
nella misura dell'80 per cento dal  1›  gennaio  1994  ed  in  misura
intera  dal  1›  gennaio  1995.  L'aumento  non  si applica ai gas di
petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati  per  usi
industriali.
g) gas metano (codice NC 27112900):
1) per autrotrazione: aliquota zero;
2) per combustione:
usi civili: lire 258 al mc (3), (4), (5);
usi industriali: lire 20 al mc (6).
2.  I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, se
destinati ad essere usati, se sono messi in vendita o se  sono  usati
come  combustibile  o carburante, sono assoggettati ad accisa secondo
l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante  per  motori,
equivalente:
a) i prodotti di cui al codice NC 2706;
b) i prodotti di cui ai codici NC 270710, 270720, 270730, 270750,
27079100, 27079911 e 27079919;
c) i prodotti di cui al codice NC 2709;
d) i prodotti di cui al codice NC 2710;
e)  i prodotti di cui al codice NC 2711, compresi il metano ed il
propano chimicamente puri, ma con eccezione del gas naturale;
f) i prodotti di cui ai codici  NC  271210,  27122000,  27129031,
27129033, 27129039 e 27129090;
g) i prodotti di cui al codice NC 2715;
h) i prodotti di cui al codice NC 2901;
i)  i  prodotti  di  cui ai codici NC 29021100, 29021990, 290220,
290230, 29024100, 29024200, 29024300 e 290244;
l) i prodotti di cui al codice NC 34031100 e 340319;
m) i prodotti di cui al codice NC 3811;
n) i prodotti di cui al codice NC 3817.
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(3) Per i consumi di gas metano per usi domestici di  cottura  dei
cibi  e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista
dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP)  n.  37
del  26  giugno  1986:  lire 12 al mc; per i consumi di riscaldamento
individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 77 al  mc.
Non  e'  soggetto  ad  imposta il metano biologico destinato agli usi
propri dello stesso produttore.


    
   (4) Per i consumi di gas metano effettuati nei  territori  di  cui
all'art.  1  del  testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi   nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6
marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote: 
    usi civili: lire 164 al mc.; 
    usi di cui alla tariffa T1 e T2: esenzione. 
   (5) Devono  considerarsi  compresi  negli  usi  civili  anche  gli
impieghi  del  gas  metano  come  combustibile  negli   esercizi   di
ristorazione e nei locali  delle  imprese  industriali,  artigiane  e
agricole, posti fuori dagli  stabilimenti,  dai  laboratori  e  dalle
aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva, e nella  produzione
di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati
in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione  a  terzi  per
usi civili. 
   (6)  Devono  considerarsi  compresi  negli  usi  industriali   gli
impieghi del gas metano come combustibile nel settore  alberghiero  e
in tutte  le  attivita'  produttive  di  beni  svolte  dalle  imprese
industriali, artigianali ed agricole. 
  3.  Oltre  ai  prodotti  elencati  nel  comma  2  e'  tassato  come
carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad  essere  utilizzato,
messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo  ovvero
per accrescere il volume  finale  dei  carburanti  ad  eccezione  del
prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di  oli
vegetali e loro derivati nei limiti del contingente  annuo  stabilito
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e
delle foreste; e' tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista
per  l'olio  minerale  equivalente,   qualsiasi   altro   idrocarburo
destinato ad essere utilizzato, messo in vendita  o  utilizzato  come
combustibile per il riscaldamento, ad eccezione  del  carbone,  della
lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o
del gas naturale. 
  4.  Le  aliquote  a  volume  si  applicano  con  riferimento   alla
temperatura di 15› Celsius. 
  5. La classificazione dei prodotti soggetti  ad  accisa  e'  quella
stabilita  dalla  tariffa  doganale  delle  Comunita'  europee  ed  i
riferimenti ai capitoli e codici della Nomenclatura  Combinata  delle
merci (NC) corrispondono a quelli della versione  vigente  alla  data
del 19 ottobre 1992. 
  6. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti  ai
fini dell'accisa si applicano  le  disposizioni  previste  dal  testo
unico delle disposizioni legislative in materia  doganale,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43,
per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico
di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio. 
  7. Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le
modalita' per l'esercizio della vigilanza fiscale  sui  prodotti  che
sono  soggetti  a  tassazione  nel  caso  in  cui  si  verificano   i
presupposti stabiliti nei commi 2 e 3.