Art. 19. 
              Definizione di stabilimento di produzione 
  1.  Si  considera  stabilimento  di  produzione  di  oli   minerali
qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui  all'articolo  17,
commi 1 e 2, sono fabbricati o sottoposti a "trattamento definito" ai
sensi della nota complementare 4 del capitolo 27  della  nomenclatura
combinata. 
Piu' stabilimenti di produzione, che attuano processi di  lavorazione
tra di loro integrati, appartenenti ad  una  stessa  impresa,  ovvero
impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che  operano
nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati  come  un
solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico. 
  2. Non si considerano, ai fini del presente  decreto,  stabilimenti
di produzione di oli minerali  gli  stabilimenti  nei  quali  vengono
fabbricati solo prodotti non soggetti all'accisa. 
  3. Non si considera produzione di oli minerali: 
    a) l'operazione  nel  corso  della  quale  si  ottengono  in  via
accessoria piccole quantita' di oli minerali; 
    b) l'operazione nel corso della quale  viene  reimpiegato  l'olio
minerale recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su
tale olio non sia inferiore a quello  che  sarebbe  dovuto  sull'olio
reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione; 
    c) l'operazione di miscelazione di oli minerali, tra loro  o  con
altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di
un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata gia' pagata,
salvo che la miscela ottenuta non benefici di una  esenzione,  ovvero
che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di  ammontare  superiore  a
quello gia' pagato sui singoli componenti.