Art. 19. Definizione di stabilimento di produzione 1. Si considera stabilimento di produzione di oli minerali qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, sono fabbricati o sottoposti a "trattamento definito" ai sensi della nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata. Piu' stabilimenti di produzione, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico. 2. Non si considerano, ai fini del presente decreto, stabilimenti di produzione di oli minerali gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti all'accisa. 3. Non si considera produzione di oli minerali: a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantita' di oli minerali; b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato l'olio minerale recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale olio non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sull'olio reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione; c) l'operazione di miscelazione di oli minerali, tra loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata gia' pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione, ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello gia' pagato sui singoli componenti.