Art. 2. 
            Fatto generatore ed esigibilita' dell'accisa 
  1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, sono assoggettati  ad
accisa al momento della fabbricazione o della importazione. 
  2. L'accisa e' esigibile all'atto dell'immissione  in  consumo  del
prodotto. Si considera immissione in consumo anche: 
    a) l'ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non
ricorrono le  condizioni  per  la  concessione  dell'abbuono  di  cui
all'articolo 5; 
    b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo; 
    c) la fabbricazione o l'importazione, anche irregolare,  avvenuta
al di fuori di un regime sospensivo. 
  3. E' obbligato al pagamento dell'accisa il titolare  del  deposito
fiscale dal quale avviene l'immissione al consumo ovvero il  soggetto
nei cui confronti si  verificano  i  presupposti  per  l'esigibilita'
dell'imposta o che si e' reso garante di tale pagamento.