Art. 20. 
                         Impieghi agevolati 
  1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo  15  e  le
altre norme comunitarie relative al regime  delle  agevolazioni,  gli
oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella A allegata  al
presente decreto sono ammessi ad  esenzione  o  all'aliquota  ridotta
nella misura ivi prevista, con l'osservanza delle modalita' stabilite
con decreto del Ministro delle finanze, anche  mediante  restituzione
dell'imposta pagata; la restituzione puo' essere  effettuata  con  la
procedura di accredito prevista dall'articolo 14. La predetta tabella
sostituisce la tabella A allegata al decreto-legge 23  ottobre  1964,
n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  1964,
n. 1350, e la tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. 
  2. La colorazione o marcatura degli oli minerali esenti da accise o
assoggettati ad aliquota ridotta sono stabilite in  conformita'  alle
norme comunitarie adottate in materia e devono  essere  eseguite,  di
norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.