Art. 20. Impieghi agevolati 1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 15 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente decreto sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista, con l'osservanza delle modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione puo' essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14. La predetta tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e la tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. 2. La colorazione o marcatura degli oli minerali esenti da accise o assoggettati ad aliquota ridotta sono stabilite in conformita' alle norme comunitarie adottate in materia e devono essere eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.